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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21039/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda l’insinuazione al passivo fallimentare di un credito per fornitura di prodotti alimentari. Il giudice delegato aveva escluso il credito perché il decreto ingiuntivo prodotto non era opponibile alla curatela, non essendo stato munito, prima del fallimento, del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., e perché la documentazione a supporto della pretesa (fatture, documenti di trasporto e libri contabili) era ritenuta priva di data certa. Il Tribunale, decidendo sull’opposizione, ha confermato il rigetto: ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo non potesse valere come giudicato verso il fallimento, ha considerato unitariamente non opponibile la documentazione prodotta per difetto di data certa e ha negato l’ammissibilità della prova testimoniale e della richiesta di esibizione volte a dimostrare l’anteriorità del rapporto e delle forniture rispetto al fallimento. In cassazione il creditore ha dedotto tre motivi: 1) violazione della legge fallimentare e dell’art. 647 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo era già definitivo per decorso del termine di opposizione; 2) violazione degli artt. 52, 93 e 95 l. fall. e dell’art. 2704 c.c., per avere il Tribunale negato efficacia alla documentazione, senza valorizzare l’estratto autentico notarile delle scritture contabili redatto prima del fallimento; 3) violazione delle stesse norme e dell’art. 115 c.p.c., per il rigetto delle prove orali e dell’ordine di esibizione, assumendo che l’anteriorità del negozio al fallimento può essere provata con ogni mezzo consentito, senza necessità di una scrittura con data certa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha ribadito che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è opponibile al fallimento, perché solo tale provvedimento attribuisce al monitorio efficacia di giudicato formale e sostanziale. Ha però rilevato che il Tribunale ha errato nel valutare in modo unitario tutta la documentazione, poiché l’estratto autentico notarile delle scritture contabili, risalente a epoca anteriore al fallimento, aveva valore probatorio da apprezzare autonomamente ai sensi dell’art. 2704 c.c. Ha inoltre affermato che la mancanza di data certa della documentazione non impedisce di provare con altri mezzi l’esistenza del negozio e la sua anteriorità al fallimento, sicché il giudice di merito doveva esaminare l’ammissibilità della prova testimoniale dedotta su tali circostanze; è rimasta assorbita la censura sull’ordine di esibizione. Il decreto è stato quindi cassato nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Marsala anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    ha consentito la declaratoria di inammissibilità del primo motivo perché la questione risultava conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 647 c.p.c.

    solo il decreto di esecutorietà, emesso dopo il controllo sulla notificazione e sulla regolarità del contraddittorio, attribuisce al decreto ingiuntivo efficacia di giudicato e lo rende opponibile; prima del fallimento tale controllo deve essere compiuto per opporlo alla procedura

  • art. 641 c.p.c.

    il mero decorso del termine per proporre opposizione non basta, da solo, a rendere opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo

  • art. 52 l. fall.

    dopo il fallimento ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori; la procedura concorsuale prevale sull’efficacia del monitorio non ancora munito di esecutorietà

  • art. 92 l. fall.

    richiamato nel ricorso e nella decisione nell’ambito della disciplina dell’accertamento del passivo

  • art. 93 l. fall.

    richiamato nel ricorso e nella decisione nell’ambito della domanda di insinuazione al passivo

  • art. 95 l. fall.

    richiamato nel ricorso e nella decisione nell’ambito dell’opposizione allo stato passivo

  • art. 2704 c.c.

    la data certa della scrittura va valutata in modo autonomo; l’estratto autentico notarile delle scritture contabili formato prima del fallimento conserva efficacia probatoria per le operazioni in esso attestate

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato in relazione all’ammissibilità delle prove e al dovere del giudice di esaminare le prove dedotte dalle parti

  • art. 2697 c.c.

    non è espressamente richiamato nel testo, ma il giudice valorizza la necessità di prova della pretesa creditoria e della sua anteriorità al fallimento

  • art. 2709 c.c.

    null

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento non è opponibile alla procedura concorsuale, perché l’efficacia di giudicato formale e sostanziale del monitorio si perfeziona solo con il decreto di esecutorietà.
  • Nel giudizio di verifica del passivo, la mancanza di data certa di una scrittura non impedisce di provare con altri mezzi l’esistenza del negozio e la sua anteriorità al fallimento; il difetto di data certa incide sulla opponibilità del documento, non sulla prova del rapporto sostanziale in sé.
  • L’estratto autentico notarile delle scritture contabili formato in epoca anteriore al fallimento deve essere valutato autonomamente e può avere efficacia probatoria per le operazioni ivi attestate, senza che sia corretto svalutarlo in blocco per la mancanza di data certa di altra documentazione allegata.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice deve verificare l’ammissibilità delle prove dedotte per dimostrare il credito e la sua anteriorità, senza arrestarsi alla sola inopponibilità documentale per difetto di data certa.
  • Le prove testimoniali non sono inammissibili in assoluto solo perché la scrittura richiamata non ha data certa; è invece preclusa la prova testimoniale diretta a dimostrare la certezza della data della scrittura privata non autenticata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoDecreto ingiuntivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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