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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31219/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la motivazione della Corte d'Appello sulla recidiva reiterata e specifica, fondata sui precedenti penali dell'imputato e sulla desunta ingravescente pericolosità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel mantenere l'aumento di pena per recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era inammissibile perché aspecifica e sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già esaminata e respinta in appello, dove era stata valorizzata la presenza di numerosi precedenti penali, uno dei quali specifico, e la conseguente valutazione di una pericolosità in crescita del reo.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione ma si limita a rilevare che la sentenza impugnata riguardava tale fattispecie.

  • recidiva reiterata e specifica

    la Corte ritiene legittimo il mancato esonero dalla recidiva, valorizzando i numerosi precedenti penali e uno specifico precedente, indice di una pericolosità crescente.

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma desumibile la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quale effetto dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando è aspecifico e si limita a riproporre senza reale critica una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito.
  • In tema di recidiva, il giudice può negarne l'esclusione quando la presenza di numerosi precedenti penali, incluso uno specifico, consente di ritenere il nuovo reato espressione di una pericolosità ingravescente.
  • In sede di legittimità, la motivazione del giudice di appello sulla recidiva è insindacabile se sorretta da logica argomentazione e immune da censure specifiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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