Cassazione Penale, Ordinanza n. 07763/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per cessione e commercializzazione di sostanze stupefacenti e per falso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, sostenendo che la condotta sarebbe stata penalmente irrilevante per il ridotto quantitativo di stupefacente e per la mancanza di un qualsivoglia effetto drogante. Con il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 495 c.p. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, con il quarto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e i successivi generici e comunque infondati, perché riproponevano questioni già vagliate e disattese nei gradi di merito senza specifica critica delle relative argomentazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi sui reati di stupefacenti e sul falso erano in parte ripetitivi di doglianze già esaminate e comunque contrari al dato normativo e alla giurisprudenza consolidata; i motivi sulla particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche erano generici, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice oggetto di contestazione nel motivo di ricorso; la Corte non ravvisa errore nell'operato del giudice di merito.
La mancata applicazione della causa di non punibilità è censurata, ma il motivo è ritenuto generico perché non si confronta con la motivazione di merito.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già dedotte in appello, senza critica puntuale della motivazione, comporta l'inammissibilità.
- La tesi secondo cui la cessione di sostanze stupefacenti sarebbe penalmente irrilevante per il solo ridotto quantitativo o per la pretesa assenza di effetto drogante non è di per sé idonea a scardinare la decisione di merito se contrasta con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
- La deduzione del vizio relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche non può tradursi in una generica reiterazione di argomenti già disattesi dal giudice di merito.
- Nel diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario dar conto analiticamente di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
Come è indicizzato
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