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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22460/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del Lasga ha impugnato la sentenza sostenendo in primo luogo l'inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione circa l'utilizzabilita della documentazione di provenienza estera (documentazione Interpol e informative marocchine): si è dedotto che tali atti erano stati acquisiti su richiesta (nota del Ministero dell'Interno) e non spontaneamente, e dunque sarebbero inutilizzabili se non ottenuti tramite rogatoria; inoltre si è evidenziato che il teste di polizia giudiziaria non era in grado di indicare chi avesse materialmente svolto gli accertamenti in Marocco, invocando l'applicazione dell'art.195 comma 7 c.p.p. e la conseguente inutilizzabilità. In secondo luogo è stata contestata l'applicazione della legge penale in relazione alla qualifica di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e si è sostenuto che, per il breve intervallo temporale tra i furti, l'emissione dei biglietti e gli imbarchi, esistevano elementi concreti da cui inferire il coinvolgimento del ricorrente nei reati presupposto (ovvero che il ricorrente potesse essere autore o concorrente dei furti), errore che avrebbe portato a un travisamento del fatto e a mancato approfondimento istruttorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate. Ha confermato che: a) i rapporti e gli accertamenti forniti da forze di polizia estere e trasmessi tramite Interpol sono utilizzabili anche se acquisiti al di fuori di una rogatoria formale, in assenza di divieto legislativo e in conformità alla prassi di cooperazione internazionale; b) la testimonianza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisce gli esiti di indagini svolte da forze estere non è esclusa dall'art.195 c.p.p. anche se il teste non conosce l'identità della persona che materialmente compì gli accertamenti, purché l'informazione provenga da organismi di polizia qualificati; c) la condotta contestata (apposizione di targhe contraffatte e trasferimento dei veicoli in Marocco con reimmatricolazione) integra il delitto di riciclaggio, e non era necessario provare l'estraneità dell'imputato al reato presupposto in assenza di una deduzione credibile e specifica da parte dell'imputato di esserne l'autore. Di conseguenza è stata confermata la condanna emanata in sede di merito (pena complessiva, sanzioni pecuniarie, statuizioni civili). Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che il divieto di utilizzare la testimonianza di chi non è in grado di indicare la fonte non si applica agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria che riferiscono esiti di indagini svolte da forze di polizia estere o internazionali, quando l'informazione provenga da organismi di polizia qualificati e ben individuati

  • art. 648-bis cod. pen.

    La norma sul riciclaggio è stata interpretata in senso ampio: la sostituzione delle targhe con altre contraffatte e il trasferimento dei veicoli in uno Stato estero con possibile reimmatricolazione costituiscono condotte idonee a integrare il reato di riciclaggio; non è sempre richiesta la prova positiva dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Le informative e gli accertamenti prodotti da forze di polizia estere e trasmessi tramite canali come Interpol possono essere utilizzati nel processo italiano anche se non acquisiti tramite rogatoria formale, salvo divieto espressamente previsto dalla legge
  • La testimonianza di un agente o ufficiale di polizia giudiziaria che riferisce dati ottenuti da polizie estere non viene esclusa dall'art.195 c.p.p. solo perché il teste non indica chi materialmente svolse gli accertamenti; è rilevante l'identificazione dell'organismo di polizia estera
  • La sostituzione di targhe e il trasferimento all'estero di veicoli provento di furto sono atti che possono integrare il reato di riciclaggio indipendentemente dalla prova che il ricorrente abbia commesso il furto originario
  • Per contestare con successo una condanna per ricettazione o riciclaggio basata su veicoli rubati, l'imputato dovrebbe proporre una linea difensiva credibile e documentata di esserne l'autore (o concorrente); semplici deduzioni temporali neutre difficilmente ribaltano la valutazione di merito
  • La mera eccezione formale sulla mancata rogatoria o sul carattere non spontaneo di informazioni estere, senza dimostrare un vizio specifico o un pregiudizio sostanziale, è spesso insufficiente a rendere inutilizzabili quegli elementi probatori

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