Sentenza del 18/05/2018 n. 12241 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria centrale sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 56, e del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 36. Secondo l'Amministrazione, gli interessi attivi maturati su crediti d'imposta dovevano essere assoggettati a imposizione anche per il periodo precedente all'entrata in vigore del nuovo T.U.I.R., poiché la relativa istanza di rimborso era stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 42 del 1988. La società sosteneva invece che la nuova disciplina non potesse applicarsi retroattivamente e che la questione fosse stata sollevata tardivamente. La Corte ha escluso la tardività, qualificando la questione come argomentazione giuridica e non come nuova eccezione in senso stretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società per il rimborso. Ha ritenuto legittimo il diniego dell'Amministrazione, poiché l'istanza di rimborso era stata presentata il 6 settembre 1989, quindi dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 36, efficace dal 1° gennaio 1988. La dichiarazione dei redditi era pertanto conforme alla nuova disciplina e gli interessi sui crediti d'imposta risultavano imponibili. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56
La disciplina sottopone a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti da un soggetto che produce reddito d'impresa.
La norma è stata interpretata nel senso di includere nella base imponibile anche gli interessi attivi maturati su crediti d'imposta.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36
Le disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986 sono applicabili retroattivamente anche in malam partem quando le dichiarazioni relative ai periodi anteriori al 1° gennaio 1988 siano conformi alla nuova disciplina.
La disposizione rende applicabile retroattivamente il nuovo regime fiscale, anche se più oneroso, salvo che il contribuente abbia tempestivamente emendato la dichiarazione mediante istanza di rimborso prima dell'entrata in vigore della normativa.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 37
La disciplina ha efficacia dal 1° gennaio 1988.
L'efficacia retroattiva decorre dal 1° gennaio 1988, pur essendo il decreto entrato in vigore il 1° marzo 1988.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Sono precluse in appello le eccezioni nuove.
Il divieto riguarda le nuove eccezioni in senso stretto, che modificano gli elementi materiali della controversia, ma non le mere difese o argomentazioni giuridiche volte a individuare la corretta disciplina applicabile.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una nuova disciplina fiscale è resa retroattiva e la dichiarazione originaria è conforme a tale disciplina, il contribuente resta soggetto al nuovo regime anche se più oneroso.
- Per evitare l'applicazione retroattiva di una norma fiscale sfavorevole, l'istanza di rimborso o di emendamento della dichiarazione deve essere presentata prima dell'entrata in vigore della normativa retroattiva, non semplicemente prima dell'accertamento o del diniego dell'Amministrazione.
- La dichiarazione fiscale può essere emendata mediante istanza di rimborso quando contiene un errore di fatto o di diritto che comporta un'imposizione superiore a quella prevista dalla legge; tuttavia, l'emendamento deve essere tempestivo rispetto alla disciplina transitoria applicabile.
- La contestazione della corretta norma fiscale applicabile costituisce normalmente una questione giuridica o una mera difesa, non una nuova eccezione in senso stretto: può quindi essere esaminata dal giudice anche se prospettata in una fase successiva del giudizio.
- In controversie analoghe è essenziale verificare la data di presentazione della dichiarazione, la data dell'istanza di rimborso e la data di entrata in vigore della norma retroattiva, perché tali date possono determinare definitivamente il diritto al rimborso.
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