Cassazione Penale, Sentenza n. 31669/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo relativo a denaro e oro per oltre 1.200.000 euro, contestando la violazione di legge e il vizio di motivazione sugli elementi indiziari. Sostenevano in particolare l'assenza di elementi a collegare i beni sequestrati a reati contro il patrimonio e denunciavano un'errata mutazione dell'ipotesi di reato (il Tribunale avrebbe ipotizzato il contrabbando di oro) basata su inadempimenti formali e contabili dell'attività commerciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e in ogni caso manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.) e non per la mera critica ai vizi logici della motivazione. Sul merito la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse indicato elementi idonei a sostenere l'astratta configurabilità di reati contro il patrimonio (assenza di redditi e di beni, ingente quantità di oro e denaro, modalità di occultamento, appunti manoscritti con cifre e nomi), e che fosse sufficiente l'individuazione della tipologia del reato presupposto senza la ricostruzione puntuale di tutti gli elementi fattuali. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità esclude l'esame dei motivi aggiunti. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che incrimina il riciclaggio: la decisione riguarda il sequestro di beni ritenuti provenienti da reati contro il patrimonio e la configurabilità del reato presupposto ai fini del sequestro preventivo
artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.
Richiamate per illustrare le fattispecie penali contro il patrimonio e le correlate misure cautelari sui beni; la Corte afferma che per il fumus è necessaria l'individuazione almeno tipologica del reato presupposto
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame sui provvedimenti cautelari reali: è ammesso per violazione di legge e non per scrutinio esteso dei vizi logici della motivazione
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto come parametro di specificità del motivo di ricorso; la mancata specificità dei motivi ha determinato l'inammissibilità
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per i motivi di inammissibilità legati al difetto di specificità del ricorso
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Riferita nella distinzione tra poteri di Cassazione: non è rimedio per i meri vizi logici della motivazione salvo che non costituiscano violazione di legge o vizio così radicale da integrare nullità
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità (decisioni: Angelini, Bevilacqua, Ivanov, Cremonese, Scordamaglia)
La Corte richiama precedenti che delimitano l'ambito di sindacato della Cassazione sui provvedimenti di riesame e la nozione di vizi della motivazione così gravi da configurare violazione di legge o nullità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame su misure cautelari reali è ammesso essenzialmente per violazioni di legge: non basta criticare la motivazione se ciò costituisce un vizio logico-argomentativo ordinario
- Per giustificare un sequestro preventivo di beni ritenuti frutto di reati contro il patrimonio è sufficiente individuare la tipologia del reato presupposto con prove logiche; non è necessario ricostruire in dettaglio tutti gli elementi storici del reato presupposto
- Elementi indiziari rilevanti per la riconducibilità di beni a reato includono l'anomalia della situazione reddituale/patrimoniale rispetto a quanto dichiarato, l'entità dei beni sequestrati, le modalità di occultamento e documentazione di collegamento (appunti, nomi, cifre)
- La mancanza di specificità nei motivi di ricorso (art. 581 e 591 c.p.p.) comporta l'inammissibilità e preclude l'esame di eventuali memorie o motivi aggiunti
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile è concreto il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); è quindi essenziale calibrare la strategia impugnatoria e l'accuratezza formale dei motivi
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