Cassazione Civile, Ordinanza n. 10122/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente della strada)
La controversia
A seguito di un verbale per violazione del codice della strada, relativo alla guida di un’autovettura senza patente in corso di validità, era stata irrogata una sanzione pecuniaria con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica. Il verbale era stato notificato al legale rappresentante della società obbligata in solido; il sessantesimo giorno cadeva in un giorno festivo e il primo giorno lavorativo successivo il pagamento non era andato a buon fine per il rifiuto del sistema postale, perché il termine risultava ormai scaduto. L’interessato aveva quindi chiesto ai Carabinieri di essere rimesso in termini per effettuare il pagamento ridotto, ma l’istanza era stata rigettata. Impugnata la nota dinegatoria davanti al Giudice di Pace, questi aveva declinato la giurisdizione; in riassunzione il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Il ricorso per regolamento d’ufficio verteva dunque sulla individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla domanda sostanziale di accertamento del diritto a pagare la sanzione in misura ridotta e, quindi, sulla misura della sanzione dovuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha cassato la pronuncia declinatoria del Giudice di Pace di Chiavari, disponendo la rimessione della causa al medesimo giudice. Ha ritenuto che, al di là della forma impugnatoria utilizzata, la pretesa sostanziale riguardasse il diritto di estinguere la sanzione mediante pagamento in misura ridotta; tale domanda rientra nella giurisdizione del giudice civile in materia di opposizione alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che comprende anche le questioni inerenti alla misura della sanzione e al diritto al pagamento ridotto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, trattandosi di regolamento d’ufficio senza difese delle parti.
Norme richiamate
è la base del regolamento di giurisdizione d’ufficio richiesto dal giudice che ha ravvisato un conflitto negativo di giurisdizione
individua la violazione amministrativa accertata nel caso concreto
le controversie sulle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada appartengono, come regola generale, alla giurisdizione del giudice ordinario quando si controverte del provvedimento sanzionatorio e della misura della sanzione
sentenza Cass., Sez. Un., n. 20544/2008
richiamata come precedente di principio secondo cui l’opposizione giurisdizionale al giudice civile in materia di sanzioni del codice della strada è rimedio generale contro i provvedimenti sanzionatori, salvo espressa previsione contraria
Massime di principio
- Nelle controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la giurisdizione ordinaria conosce non solo dell’accertamento della responsabilità, ma anche delle questioni che incidono sulla misura della sanzione e sulle modalità legalmente previste per la sua estinzione.
- Quando la domanda è formalmente diretta contro un atto dell’amministrazione ma sostanzialmente mira ad accertare il diritto del sanzionato a beneficiare del pagamento in misura ridotta, il petitum va qualificato in base al suo contenuto effettivo e non alla sola formula usata nell’atto introduttivo.
- Il rimedio dell’opposizione giurisdizionale dinanzi al giudice civile costituisce il mezzo generale per contestare i provvedimenti sanzionatori in materia di codice della strada, salvo che una norma espressa attribuisca diversamente la cognizione ad altro giudice.
- In presenza di conflitto negativo di giurisdizione, il giudice adito in via di riassunzione può sollevare regolamento d’ufficio quando ritenga che il giudice declinante abbia erroneamente negato la propria giurisdizione.
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