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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40304/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 3 marzo 2025. Dal testo emerge che il motivo di impugnazione riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (lieve entità del danno), sostenendo in sostanza una diversa valutazione della congruità della pena e della sussistenza dell'attenuante. La Corte di cassazione rileva che tale censura era già stata dedotta in appello e che, comunque, tendeva a ottenere una nuova valutazione del quantum di pena, non consentita in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica o arbitraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., fosse non consentito perché reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello e, comunque, manifestamente infondato, poiché in cassazione non è ammessa una censura volta a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità/lieve entità viene richiamata come motivo di doglianza; la Corte osserva che, nel caso concreto, il giudice di merito ha dato congrua risposta al diniego e richiama il fatto che l'attenuante è da ritenersi assorbita nell'art. 648, quarto comma, c.p.

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    La sentenza impugnata, richiamata dalla Cassazione, ha ritenuto l'attenuante comune della lieve entità del danno assorbita nella fattispecie di cui all'art. 648, quarto comma, c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una censura che si risolva nella mera reiterazione di questioni già dedotte in appello e motivatamente disattese dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a compiere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la decisione impugnata sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Il diniego di una circostanza attenuante è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito ometta del tutto la motivazione o si limiti a ragionamenti manifestamente illogici; è sufficiente, invece, un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi.
  • Quando il motivo di ricorso riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e mira a rivalutare il merito della pena, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile se non denuncia specifici vizi di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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