Cassazione Penale, Sentenza n. 17959/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente denunciava che gli imputati l'avevano indotta ad acquistare quote della società San Patrizio cinematografica s.r.l. facendole credere che la società avrebbe ottenuto un contratto con Rai Cinema per la realizzazione di un film; in realtà il contratto sarebbe stato fatto con altra società (Apeiron s.r.l.) riconducibile agli imputati, escludendo artatamente la San Patrizio e arrecando un danno patrimoniale alla parte civile. In appello la parte civile aveva inoltre chiesto la diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale), sostenendo che gli imputati avessero determinato lo "storno" di utili e la disposizione di un bene della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato implicitamente l'impianto dei giudici di merito che avevano assolto gli imputati con la formula "perchè il fatto non sussiste". La Corte ha ritenuto che: 1) la questione della diversa qualificazione ai sensi dell'art. 2634 c.c. era stata motivata in modo succinto e, comunque, la fattispecie non era configurabile perché non risultava alcuna deliberazione formale di disposizione di beni societari e la presunta "bozza di contratto" non costituiva un bene patrimoniale trasferibile ai fini dell'art. 2634 c.c.; 2) la scelta degli imputati di concludere il contratto tramite altra società sarebbe avvenuta dopo la rottura dei rapporti con la parte civile e non configurerebbe, di per sé, artifici o raggiri tali da integrare il reato di truffa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che essa richiede una deliberazione formale di disposizione di beni da parte dell'amministratore societario e che una mera bozza di contratto, non perfezionata e non formalmente iscritta nel patrimonio sociale, non rientra nella categoria di beni aziendali trasferibili ai fini della fattispecie di cui all'art. 2634 c.c.; quindi la fattispecie non era integrata.
art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (trasmissione degli atti al giudice civile)
Richiamata nella fase istruttoria dal Pubblico Ministero che chiedeva la trasmissione degli atti alla cognizione civile per le questioni di responsabilità civile, si tratta della norma che consente al pubblico ministero di richiedere la trasmissione degli atti al giudice civile quando emerga rilevanza civile da valutare separatamente; la Corte non ha però adottato alcun provvedimento di trasmissione nella pronuncia di cassazione.
Massime di principio
- Per configurare l'infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. occorre che vi sia una deliberazione o un atto formale di disposizione di un bene facente parte del patrimonio sociale: mere trattative o bozze non sono automaticamente beni societari rilevanti.
- La sola scelta di concludere un contratto tramite un'altra società riconducibile agli stessi soggetti non è di per sé sufficiente a integrare il reato di truffa; bisogna dimostrare artifici/raggiri e il collegamento causale diretto tra la condotta ingannevole e il danno patrimoniale.
- La riclassificazione di fatti in reati diversi in sede di impugnazione richiede attenzione al principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza: non è ammissibile una nuova qualificazione che sorprenda la difesa se non era oggetto di contestazione e se modifica in modo sostanziale l'oggetto del processo.
- In controversie con risvolti civili, il pubblico ministero può chiedere la trasmissione degli atti al giudice civile ai sensi dell'art. 573 c.p.p., ma tale richiesta non sostituisce la necessità di prove idonee nel processo penale per dimostrare la responsabilità penale.
- Nei casi di investimenti aleatori o affari incerti, la valutazione sull'esistenza di dolo truffaldino richiede che il giudice accerti la presenza di inganno consapevole e artificioso, non semplicemente decisioni commerciali o controversie tra soci.
- In sede di cassazione è possibile un controllo di diritto sulla corretta applicazione delle norme (es. qualificazione giuridica del fatto), ma la Corte non riconsidera i valutazioni di fatto salve le vizi gravi; per ciò, questioni di merito ben motivate nei giudizi di merito difficilmente vengono riformate.
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