Cassazione Penale, Sentenza n. 20193/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 270‑quinquies cod.pen. contestando: (1) vizio di motivazione per l'omessa valutazione di una memoria difensiva depositata ex art. 121 c.p.p. e della consulenza tecnica di parte allegata alla stessa; (2) errata applicazione e vizio di motivazione relativamente alla qualificazione della condotta come acquisizione autonoma di istruzioni finalizzate al terrorismo (art. 270‑quinquies e art. 270‑sexies), sostenendo che l'attività dell'imputato si è limitata al mero download e catalogazione di file dal web e non a comportamenti univocamente diretti a preparare atti terroristici. Inoltre denuncia l'utilizzo, da parte della corte di merito, di una nota della Questura acquisita dopo l'ammissione al rito abbreviato e senza rispetto del contraddittorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta omessa valutazione della memoria e della consulenza tecnica di parte, confermando che nel rito abbreviato 'secco' la consulenza introdotta con la memoria non ampliava la piattaforma probatoria e che le censure difensive erano state comunque affrontate e respinte in modo non manifestamente illogico. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha richiamato l'interpretazione normativa secondo cui l'art. 270‑quinquies punisce comportamenti di pericolo purché accompagnati da atti esterni 'univoci' che manifestino il duplice dolo (autoaddestramento + finalità terroristica), e ha ritenuto che, nel caso concreto, gli elementi non risultano univoci alla luce della giurisprudenza di legittimità. Inoltre ha constatato che la nota della Questura, acquisita dopo l'ammissione al rito abbreviato e senza rispetto del contraddittorio, non poteva essere utilizzata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il fascicolo rinviato ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio che valuti esclusivamente gli elementi probatori utilizzabili e la sussistenza di indici di univocità della condotta.
Norme richiamate
"chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270‑bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale"
La norma punisce atti prodromici di pericolo ma richiede, oltre all'acquisizione delle istruzioni, la presenza di comportamenti esterni 'univocamente' finalizzati alla commissione di atti terroristici e il duplice dolo specifico (volontà di autoaddestrarsi e finalità terroristica). Mere attività informative non sono sufficienti se non accompagnate da elementi esterni univoci.
La norma è richiamata nel testo come riferimento alle condotte correlate: prevede la responsabilità anche di chi, avendo acquisito istruzioni, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione dei reati di terrorismo; conferma la necessità di atti che manifestino esternamente la finalità.
Richiamato come eccezione normativa (casi diversi rispetto a quelli disciplinati dall'art. 270‑quinquies) ma non analizzato nel dettaglio nella motivazione riportata.
Norma citata in relazione al deposito di memorie difensive e agli atti introdotti con esse: la Corte ha ritenuto che la consulenza tecnica allegata a una memoria depositata in udienza preliminare non possa ampliare la piattaforma probatoria del rito abbreviato 'secco' se non era stata prevista condizionatamente alla scelta del rito.
Massime di principio
- L'art. 270‑quinquies richiede, oltre all'acquisizione di istruzioni, atti esterni univoci che manifestino il duplice dolo (autoaddestramento e finalità terroristica); il mero download o catalogazione di materiale non è automaticamente sufficiente.
- Nel rito abbreviato 'secco' la piattaforma probatoria è chiusa: documenti o consulenze introdotti con una memoria che non siano parte degli atti di indagine non sempre possono essere valorizzati se la loro acquisizione non è stata previamente preservata con richieste condizionate.
- L'omessa valutazione di una memoria difensiva o di elaborati tecnici integra vizio della motivazione solo quando tali elementi siano decisivi e siano stati effettivamente omessi nel ragionamento del giudice; altrimenti la censura può essere generica e infondata.
- Documenti o informazioni acquisiti dopo l'ammissione al rito e senza rispetto del contraddittorio tra le parti non possono essere utilizzati senza rischio di annullamento per violazione del diritto di difesa.
- Per difendersi efficacemente in casi che coinvolgono materiali informatici o consulenze tecniche è essenziale: a) ottenere formalmente l'acquisizione degli atti e delle consulenze già nelle indagini preliminari o prevedere condizioni al rito; b) documentare e contestualizzare la mancanza di atti esterni univoci (es. viaggi, contatti qualificati, acquisti specifici) che colleghino le informazioni a una concreta finalità terroristica.
- In caso di dubbio sulla univocità degli indici probatori il giudice di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame concentrato esclusivamente sugli elementi ammissibili.
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