Cassazione Penale, Sentenza n. 28062/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse del latitante Oyafik Moumad. L'appello era ritenuto "aspecifico" perché contestava genericamente: il riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., le attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento. In cassazione il difensore deduceva anche l'assenza del mandato ad impugnare previsto dall'art. 581 c.p.p. e sosteneva che l'atto d'appello fosse invece specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene il mandato ad impugnare non sia necessario per le impugnazioni di ordinanze dell'"assente" (necessario solo per le sentenze), l'esame ha comunque confermato la correttezza della valutazione della Corte territoriale sull'aspecificità e genericità dell'appello. In particolare: sull'uso dell'arma l'appello si limitava a censire l'uso del "tagliaunghie" senza confrontarsi con l'uso del "bastone"; sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) non venivano allegati elementi sul modesto valore del bene; sull'ulteriore attenuante della lieve entità del danno non si considerava il danno fisico e morale subito dalla vittima; sulla possibile mitigazione per la presenza delle forze dell'ordine non veniva fornita prova della loro effettiva presenza; non veniva fornita critica specifica al giudizio di equivalenza. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Imposto l'onere di specificità dei motivi di impugnazione: l'appello è inammissibile se i motivi sono aspecifici o generici e non indicano il punto concreto devoluto al giudice di appello.
Combinato con l'art. 581, conferma il principio secondo cui il gravame deve esporre in maniera specifica i motivi di doglianza; la Corte ha ritenuto applicabile la regola di ammissibilità anche agli appelli disciplinati da tale norma.
Dispone le conseguenze della dichiarata inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in euro tremila.
Attenuante della modesta entità del danno: la Corte ha rilevato che per far valgono tale attenuante l'impugnante deve allegare elementi concreti (es. valore del bene, condizioni della vittima) idonei a dimostrare la modesta entità.
Massime di principio
- Per le impugnazioni (compreso l'appello) è essenziale la specificità dei motivi: l'atto deve individuare il punto di decisione dedotto a censura e confrontarsi puntualmente con le motivazioni della decisione impugnata.
- L'assenza del mandato ad impugnare è richiesta per le impugnazioni di sentenze dell'"assente", mentre non è necessaria quando si impugna un'ordinanza nei confronti dell'"assente".
- Quando si contesta il riconoscimento di un'aggravante fondata su elementi materiali (es. uso di un'arma), l'appello deve confrontarsi espressamente con tutti gli elementi che il giudice di merito ha ritenuto decisivi.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti circostanziali (es. modesto valore della refurtiva, lieve entità del danno) occorre allegare fatti e prove specifiche che dimostrino tali condizioni; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- Le affermazioni che invocano circostanze attenuanti legate a fattori esterni (es. presenza di forze dell'ordine) richiedono indicazioni probatorie concrete circa la loro effettiva presenza nella specifica occasione.
- L'inammissibilità per genericità comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende).
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