Cassazione Penale, Sentenza n. 11527/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi al controllo con etilometro (art. 186, c.7 Cod. strada). L'imputato ha proposto otto motivi: (1-3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del rifiuto all'etilometro, sostenendo di essersi poi sottoposto a prelievo ematico e contestando modalità operative dei Carabinieri (modulo indicante un incidente); (4) omissione di valutazione della versione difensiva e dei presunti motivi di astio tra colleghi; (5-6) mancato riconoscimento della scriminante (art. 393-bis c.p.), anche nella forma putativa, per presunto atto arbitrario dei militari (numero eccessivo di intervenuti, accompagnamento in caserma, richiesta di esame ematico su base falsa); (7) mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; (8) mancata acquisizione di testimonianze indicate in appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la sentenza di condanna. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: il reato di cui all'art. 186, c.7 Cod. strada si consuma nel rifiuto immediato alle prove con apparecchi portatili (etilometro) e si integra anche con condotte elusive (tentativo di allontanarsi, simulazione di soffio ripetuto). Il successivo consenso al prelievo ematico ore dopo non escludeva il rifiuto già consumato. L'eccezione di atto arbitrario ai sensi dell'art. 393-bis c.p. è stata esclusa perché gli atti contestati erano successivi o non integravano l'arbitrio richiesto dalla norma; il numero dei militari e l'accompagnamento in caserma sono stati valutati come conseguenza della condotta illecita dell'imputato. Sono state altresì rigettate le doglianze sulla mancata assunzione di specifiche testimonianze per carenza di specificazione e sulle attenuanti generiche. Condanna alle spese processuali e pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sanziona il rifiuto dell'accertamento "di cui ai commi 3, 4 o 5"
La Corte interpreta l'art.186, c.7 come tutela del controllo immediato con apparecchi portatili: il reato è istantaneo e si consuma al rifiuto o a condotte elusive nel momento del controllo su strada; il successivo esame ematico non annulla il rifiuto già consumato
La norma che prevede la scriminante per avere reagito ad atto arbitrario del pubblico ufficiale è stata ritenuta inapplicabile: gli atti contestati dall'imputato non integravano un atto arbitrario nello specifico senso richiesto dalla norma, e i fatti che l'imputato adducesse erano successivi o non decisivi rispetto alla resistenza consumata
Giurisprudenza richiamata (Sez.4, n.3202 del 12/12/2019, Berton, Rv.278025)
Conferma il principio per cui il rifiuto all'accertamento alcolometrico può ricorrere anche tramite comportamenti elusivi e che il reato è consumato al momento del rifiuto/ostruzione del controllo
Massime di principio
- Il rifiuto al test con etilometro va valutato rispetto al momento e alle modalità del controllo su strada: comportamenti elusivi (allontanarsi, simulare il soffio, impedire la misura) integrano il reato anche se il soggetto accetta esami successivi
- L'esame ematico successivo, anche se eseguito e positivo, non cancella il reato di rifiuto commesso nell'immediatezza del fermo
- La causa di non punibilità per reazione ad atto arbitrario (art. 393-bis c.p.) richiede che l'atto arbitrario sia direttamente connesso alla reazione e di tale portata da giustificare la reazione: contestazioni riguardanti numero di agenti o errori formali posteriori spesso non sono sufficienti
- La valutazione della credibilità delle testimonianze e della motivazione è rimessa al giudice di merito e in Cassazione può essere sindacata solo per illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale manifesta
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria o l'ammissione di nuove prove in sede di appello/legittimità è necessario indicare con chiarezza quali testi si intendono sentire e perché le loro dichiarazioni possono incidere concretamente sul convincimento del giudice
- La concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena dipende da una valutazione globale del fatto, del profilo soggettivo e dei precedenti: precedenti specifici e reiterazione del comportamento ostano ai benefici
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