Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16022/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Milano denunciando: 1) l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di truffa (prescrizione maturata prima della pronuncia in appello); 2) l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione anche del reato di minaccia grave (deducendo che la prescrizione sarebbe maturata al deposito della motivazione); 3) vizio motivazionale e inosservanza di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il reato di truffa si era estinto per prescrizione anteriormente alla pronuncia di appello e ha annullato la pronuncia di merito senza rinvio quanto a quel capo. Ha inoltre rilevato che, alla data odierna, è decorso il tempo necessario alla prescrizione anche per il reato di minaccia grave e, alla luce dei principi processuali enunciati (in particolare in tema di rapporti processuali tra reati uniti per continuazione), ha rilevato la causa estintiva anche per tale capo. Le statuizioni civili sono state confermate in quanto non contestate dal ricorrente in questo grado. L'accertamento della circostanza aggravante relativa al danno patrimoniale è stato assorbito dall'annullamento del capo relativo alla truffa.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Norma che prevede la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; nella vicenda la sua applicazione è stata criticata dal ricorrente ma la questione è stata assorbita dall'annullamento per prescrizione del reato di truffa.

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    Norma che incrimina la minaccia grave; la Corte ha valutato la prescrizione di tale reato alla luce del momento di lettura del dispositivo della sentenza e del principio sulla decorrenza dei termini.

  • art. 158 cod. pen.

    Regola la decorrenza della prescrizione per il reato permanente o continuato. La Corte ha osservato che la modifica introdotta dalla legge del 2019 si applica ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 e non poteva essere estesa ai fatti di specie (2014).

  • art. 1 legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Norma modificativa dell'art. 158 cod. pen.; la Corte ha richiamato il limite temporale di applicazione delle modifiche (fatti dal 1° gennaio 2020).

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente la deduzione in cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la Corte ha confermato l'ammissibilità di tale motivo.

  • art. 545 cod. proc. pen.

    Regola la pubblicazione (lettura) della sentenza; la Corte ha richiamato che ai fini della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo.

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Regola il deposito della sentenza; la Corte ha chiarito che il deposito (con la motivazione) ha finalità diverse dalla pubblicazione e non determina la decorrenza del termine di prescrizione.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'immediatezza della deliberazione e alla conclusione della decisione con la lettura del dispositivo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, ove il termine di prescrizione sia decorso, di rilevare d'ufficio la causa estintiva del reato in sede di legittimità; applicato per dichiarare estinti i reati dopo l'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • La prescrizione può essere dedotta in cassazione anche con un unico motivo ed è ammissibile l'impugnazione per ottenere la declaratoria di estinzione se il termine è maturato prima della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. b)).
  • Per i reati continuati o permanenti va applicata la disciplina temporale vigente al momento del fatto: le modifiche legislative che intervengono successivamente si applicano solo se previste espressamente e con efficacia retroattiva per i fatti successivi alla decorrenza prevista dalla norma.
  • Ai fini del computo della prescrizione rileva la data della lettura del dispositivo (pubblicazione), non la data del deposito della motivazione; il deposito serve a rendere note le motivazioni ma non modifica la definitività della decisione già resa con il dispositivo.
  • In presenza di reati riuniti dal vincolo della continuazione, l'annullamento dell'accertamento relativo al reato ritenuto più grave (pena-base) si ripercuote sui reati satellite: se, durante l'impugnazione, per tali reati decorre la prescrizione, questa deve essere dichiarata.
  • Il principio secondo cui l'azione penale e i rapporti processuali sono autonomi per ciascun capo non impedisce che, quando il ricorso investe il capo più grave e ne consegue l'annullamento, si debba tenere aperto il rapporto processuale anche in punto pena per i reati collegati, con possibile rilevazione della prescrizione intervenuta per i capi satellite.
  • Le statuizioni civili restano definitive se non oggetto del motivo di ricorso: l'interesse della parte civile a intervenire in Cassazione è assente quando non viene impugnata l'affermazione di responsabilità civile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.