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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35290/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca agiva contro un soggetto che aveva rilasciato una fideiussione per obbligazioni di una società e che, poco dopo, aveva costituito a favore di una società irlandese una cambiale ipotecaria e un’ipoteca volontaria su propri immobili. La banca chiedeva sia l’accertamento del proprio credito verso il garante, sia la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di tali atti di garanzia, ritenuti gratuiti e pregiudizievoli. Il tribunale accoglieva la domanda, e la corte d’appello confermava. Il ricorrente proponeva sei motivi: 1) violazione dell’art. 2901, comma 2, c.c., sostenendo che le garanzie fossero contestuali e quindi onerose, perché funzionalmente collegate al finanziamento e poste a presidio dell’erogazione; 2) erronea valutazione della prova e degli indizi sulla simulazione del contratto di prestito; 3) omessa pronuncia e motivazione apparente sulla simulazione del contratto di prestito; 4) errata valutazione dell’identità tra soggetto che aveva sottoscritto il contratto di prestito e beneficiario delle garanzie; 5) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente sulla questione della gratuità degli atti; 6) omessa declaratoria d’ufficio della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust relativa allo schema ABI. In cassazione la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla revocatoria, osservando che la corte territoriale non aveva fondato la decisione solo sulla vicinanza cronologica, ma soprattutto sulla mancata prova del collegamento negoziale e dell’identità soggettiva tra mutuo e garanzia; ha poi ritenuto privo di interesse il secondo e il terzo motivo sulla simulazione; quanto al sesto motivo, ha applicato il principio delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale, reputando infondata la dedotta nullità integrale in difetto di allegazioni specifiche sull’essenzialità delle clausole contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la qualificazione degli atti di garanzia come atti a titolo gratuito ai fini dell’azione revocatoria, ritenendo non provato il collegamento funzionale e la contestualità richiesti per la natura onerosa ai sensi dell’art. 2901, comma 2, c.c. Ha inoltre dichiarato carente di interesse la censura sulla simulazione del contratto di prestito, poiché la ratio decidendi sulla gratuità degli atti era autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione. Sul profilo antitrust, ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite del 2021 sulla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI, escludendo che potesse essere dichiarata la nullità totale della fideiussione in assenza di specifica dimostrazione della essenzialità delle clausole colpite. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901, comma 2, c.c.

    "le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito"

    La garanzia è onerosa solo se risulta contestuale al credito garantito; la mera vicinanza temporale non basta se manca la prova di un effettivo collegamento funzionale/corrispettivo tra garanzia e credito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per i motivi relativi a nullità della sentenza, omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non accoglie le doglianze perché attengono in realtà a un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    È richiamato in relazione alla prova presuntiva della simulazione; la Corte non rivaluta il merito delle presunzioni.

  • artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Sono richiamati per la dedotta omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza d’appello sia invece sufficiente.

  • artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.

    Sono richiamati dal ricorrente come canoni ermeneutici del contratto, ma la Corte non accoglie la tesi interpretativa proposta.

  • art. 1418 c.c.

    È invocato per la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990 n. 287

    È richiamato come norma antitrust violata dallo schema fideiussorio ABI.

  • art. 2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n. 287

    La Corte, in linea con le Sezioni Unite, collega alla nullità dell’intesa vietata la nullità solo parziale delle clausole della fideiussione riproduttive dello schema illecito.

  • art. 1419 c.c.

    Serve a fondare la nullità parziale del contratto di fideiussione limitatamente alle clausole nulle, salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 101 TFUE

    È richiamato nel passaggio sulle fideiussioni a valle di intesa anticoncorrenziale.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    È menzionato con riferimento alla costituzione di una delle parti nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012

    È richiamato in relazione all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 2901, comma 2, c.c., la prestazione di garanzia è considerata atto oneroso solo quando sia realmente contestuale e funzionalmente collegata al credito garantito; la mera prossimità cronologica tra garanzia e credito non è sufficiente se non è provato il nesso di corrispettività.
  • Il collegamento negoziale tra garanzia e finanziamento deve risultare da elementi oggettivi e specifici del contenuto degli atti; in difetto di prova, la garanzia resta qualificabile come atto a titolo gratuito ai fini revocatori.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio o delle presunzioni non possono essere trasformate in violazioni di legge, se in sostanza chiedono una nuova ricostruzione del fatto.
  • La deduzione di omessa pronuncia o motivazione apparente non è fondata quando la sentenza impugnata contenga una risposta, anche sintetica ma coerente, sulla questione decisiva; non basta isolare un passaggio motivazionale dal complesso della decisione.
  • In tema di fideiussioni conformi a schemi ABI censurati dall’autorità antitrust, la nullità non investe automaticamente l’intero contratto: la nullità è parziale e colpisce solo le clausole che riproducono lo schema vietato, salvo prova di una diversa volontà o dell’essenzialità delle clausole colpite.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneRisoluzione del contratto

Testo integrale

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