Cassazione Civile, Ordinanza n. 03428/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società e ai soci avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2015, recuperando a tassazione maggiori imponibili IRAP e IRPEF per l'indeducibilità di alcuni costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti o comunque privi dei requisiti di cui all'art. 109 TUIR. In particolare, i ricorrenti contestavano il recupero dei costi di sponsorizzazione sostenendo che, ricorrendone i presupposti, operasse la presunzione legale assoluta prevista dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002, con conseguente natura di spese pubblicitarie e piena deducibilità; lamentavano inoltre che il giudice di merito avesse erroneamente valorizzato profili di convenienza economica dell'operazione. Con il secondo motivo deducevano nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo un travisamento delle prove documentali e fotografiche relative alle sponsorizzazioni, sostenendo che dalle immagini risultasse la pubblicizzazione personale della società e non di terzi soggetti assicurativi, con conseguente erronea esclusione dell'effettività del rapporto di sponsorizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 introduce sì una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, ma non impedisce al giudice di verificare l'effettiva esistenza del costo e degli altri requisiti fattuali richiesti dalla norma; nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva valorizzato una pluralità di elementi indiziari (assenza di fatture, mancanza di data certa del contratto, mancata comunicazione nello spesometro, incongruenze nei pagamenti, sproporzione tra reddito e costi) per escludere la deducibilità. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura di travisamento della prova fotografica attiene, in linea generale, al rimedio della revocazione per errore di fatto e non al ricorso per cassazione, salvo che il fatto probatorio sia stato oggetto di specifico dibattito e il giudice vi abbia consapevolmente preso posizione; nella specie tale presupposto non risultava e, comunque, la deduzione non era decisiva rispetto al complessivo quadro probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., nonché al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla deducibilità dei costi e alla presunzione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la censura di nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova.
È invocato dai ricorrenti insieme all'art. 109 TUIR per contestare il recupero di costi di sponsorizzazione.
È richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi e sulla loro inerenza; la Corte osserva che la presunzione agevolativa non esclude la verifica dell'esistenza del costo e dei requisiti fattuali.
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
La Corte afferma che la disposizione ha natura agevolativa e introduce una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche, ma non esclude il sindacato sull'effettività del costo e sulla sussistenza degli altri requisiti legali.
È citato per l'imputazione per trasparenza ai soci della maggiore IRPEF accertata in capo alla società.
È invocato dai ricorrenti per lamentare il travisamento dei documenti; la Corte respinge la censura richiamando i limiti del travisamento della prova in cassazione.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite per affermare che l'errore percettivo sul dato probatorio è rimediabile con revocazione quando non vi sia stata decisione su un punto controverso.
È utilizzato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, in ragione della conformità della decisione alla proposta di definizione.
È utilizzato per la condanna al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
È richiamato per il procedimento camerale e il collegamento alle condanne ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La presunzione legale prevista per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche opera come presunzione di inerenza e congruità, ma non impedisce al giudice di verificare l'effettiva esistenza del costo e la ricorrenza degli ulteriori requisiti di legge richiesti per la deducibilità.
- In materia di ricorso per cassazione, la deduzione di un travisamento della prova documentale o fotografica non è normalmente veicolabile come vizio di legittimità quando il fatto probatorio sia stato oggetto di controversia e di decisione nel merito; in tali casi, il rimedio tipico resta la revocazione per errore di fatto.
- La censura che investe un singolo elemento probatorio non è decisiva se la decisione di merito si fonda su un complessivo quadro indiziario autonomamente idoneo a sorreggere la statuizione.
- Ai fini della deducibilità dei costi, l'assenza di elementi documentali essenziali, l'incongruenza temporale dei pagamenti, la mancanza di comunicazioni fiscali obbligatorie e la sproporzione economica dell'operazione possono concorrere a escludere l'effettività del costo e la sua deducibilità.
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