Cassazione Penale, Sentenza n. 25264/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (cumulazione specialmente in riferimento ai reati indicati nel casellario giudiziale) tra una recente sentenza irrevocabile e precedenti condanne. Sosteneva l'esistenza di un disegno criminoso unitario riconducibile alla partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso e ha prodotto sentenze e verbali per dimostrare l'omogeneità, la sistematicità, la medesima tipologia di soggetti e luoghi, e la prevedibilità dei reati nel quadro del programma associativo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la continuazione richiede l'anticipata e unitaria ideazione, ossia la previsione fin dall'inizio, almeno nelle linee essenziali, dei singoli reati poi commessi. Ha ritenuto che i reati più remoti e alcuni reati successivi (es. evasioni e detenzione di armi) siano risultati da condotte estemporanee o motivate da interessi personali e non programmati ab origine nell'ambito del sodalizio; pertanto mancavano gli elementi richiesti (contiguità spazio-temporale, omogeneità, prevedibilità e sistematicità delle condotte) per applicare la continuazione. Confermata inoltre la valutazione del giudice di merito come adeguatamente motivata. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte segnala l'assenza delle condizioni per applicare la disciplina richiamata (ovvero l'unificazione dei reati), sottintendendo che l'art. 78 non si applica quando manca l'anticipata unità del disegno criminoso
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Interpretato come la norma che disciplina la continuazione: richiede l'anticipata e unitaria ideazione dei singoli reati (programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati fin dall'origine), e la valutazione si fonda su indicatori concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e prevedibilità
Richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che non sussista vizio motivazionale o violazione di legge tale da configurare i profili dedotti; in sostanza il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito quando la motivazione è congrua
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La continuazione (art. 81, comma 2, c.p.) richiede la prova che il reo, al momento iniziale, avesse già prevista, almeno nelle linee essenziali, la successione dei singoli reati; non è sufficiente la mera adesione a un'associazione per delinquere o uno stile di vita criminale
- Per dimostrare la continuazione è necessario fornire indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, identità o analogia delle modalità esecutive, sistematicità e prevedibilità dei reati fin dall'origine
- Reati estemporanei o posti in essere per interesse personale (es. evasioni o detenzione di armi con finalità non collegate al sodalizio) non si riconducono automaticamente al disegno criminoso collettivo e dunque non formano di per sé oggetto di continuazione
- La valutazione della continuazione è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione sindaca la decisione solo sotto il profilo della motivazione e della logica quando questa sia viziata o insufficiente
- Chi allega la continuazione ha l'onere di documentare in modo analitico e circostanziato i collegamenti tra le fattispecie (prove, sentenze, verbali, elementi concreti); semplici affermazioni generiche circa uno "stile di vita delinquenziale" non sono sufficienti
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