Cassazione Penale, Sentenza n. 26295/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla misura cautelare (arresti domiciliari e precedentemente custodia cautelare) subita dal 26/03/2016 al 20/11/2017 per fatti connessi a presunta associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avesse causato la detenzione con colpa grave, per la sua 'contiguità' con soggetti coinvolti e per dichiarazioni ritenute vaghe e evasive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la domanda di restituzione del termine per proporre il ricorso (per forza maggiore dovuta alle gravi condizioni di salute del difensore) e, sul merito, ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione della Corte territoriale come generica e carente (mancata indicazione puntuale dei soggetti 'contigui', del nesso causale e della specifica incidenza delle dichiarazioni del ricorrente sulla misura cautelare). Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla esclusione della riparazione ove la detenzione sia stata causata da dolo o colpa grave dell'istante; la Corte indica che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente la sussistenza di tale elemento.
art. 1252 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla restituzione dei termini per impugnazione; utilizzato dalla difesa per giustificare la tardiva proposizione del ricorso a causa di valide ragioni (forza maggiore).
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Criterio di cassazione per vizi di motivazione: la mancata o inadeguata motivazione delle decisioni di merito è censurabile in Cassazione e può condurre all'annullamento.
Norma che disciplina la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto; nel caso di specie il ricorrente era stato assolto ai sensi di questa norma nel giudizio di merito, diventato irrevocabile.
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter
Disposizioni del decreto legislativo relative ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, costituiscono il capo di imputazione per cui era stata disposta la misura cautelare.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n.12712 del 28/02/2020 e altre pronunce richiamate)
La giurisprudenza è richiamata per affermare la nozione di forza maggiore che giustifica la restituzione dei termini (es. grave malattia del difensore) e per stabilire principi sulla autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale di cognizione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione esercita un controllo autonomo rispetto al giudizio penale: deve valutare se la condotta dell'istante abbia effettivamente contribuito, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza di responsabilità penale.
- Per escludere la riparazione per colpa grave non sono sufficienti affermazioni generiche: la motivazione deve indicare in modo puntuale i fatti, i soggetti coinvolti e il nesso causale tra la condotta dell'istante e l'adozione della misura cautelare.
- Dichiarazioni vaghe o reticenti del detenuto non comprovano automaticamente la colpa grave; occorre dimostrare la rilevanza determinante di tali dichiarazioni ai fini dell'adozione della misura.
- La mancata o inadeguata motivazione della Corte di merito può essere motivo di annullamento in Cassazione e rinvio per nuovo giudizio.
- La situazione di forza maggiore (es. gravi problemi di salute del difensore, anche aggravati da eventi come la pandemia) può giustificare la restituzione dei termini per proporre impugnazioni.
- In presenza di motivazione generica che adduce la 'contiguità' con soggetti indagati, il giudice di merito deve specificare chi siano tali soggetti, la natura della contiguità e l'efficacia causale di tale contiguità sulla misura cautelare.
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