Cassazione Penale, Sentenza n. 3479/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che, in sede di riesame, aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del 24/03/2022 sino alla concorrenza di €330.000,00 (somme presso Geoweb Italia s.r.l. e, in subordine, per equivalente nei confronti di Simonelli) relativo ai reati di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000. Il P.M. deduce violazione di legge (art. 321 c.p.p. e art. 12-bis d.lgs. 74/2000), sostenendo che, nelle ipotesi di confisca obbligatoria, per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non sia necessario motivare il "periculum in mora" e che basti il fumus del reato (richiamando giurisprudenza di merito e di Sezione). Chiede quindi l'annullamento dell'ordinanza di riesame per mancata o insufficiente motivazione sul periculum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, nella sostanza, chieda di rimettere in discussione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 36959/2021) secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la motivazione anche sul "periculum in mora", salvo l'ipotesi particolare dei beni la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione costituisca reato, per i quali la motivazione può limitarsi all'appartenenza del bene ai beni confiscabili "ex lege". La Corte osserva inoltre che la sentenza di merito impugnata ha valorizzato elementi concreti (assenza di motivazione sul periculum nell'ordinanza genetica, solida situazione finanziaria della società capace di garantire l'eventuale adempimento, e mancanza di altri elementi probatori del periculum) elementi non contestati e non adeguatamente prospettati nel ricorso del P.M. Pertanto il provvedimento di riesame che ha revocato il sequestro rimane valido e il ricorso del P.M. è inammissibile.
Norme richiamate
comma 2 (e richiamo al comma 2-bis nella giurisprudenza)
Il sequestro preventivo ex art. 321 deve essere motivato; la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) richiede motivazione anche sul "periculum in mora" quando il sequestro è finalizzato alla confisca, salvo ipotesi particolari (beni confiscabili "ex lege")
Riferimento alla confisca come effetto ablativo rispetto al quale può essere disposto il sequestro preventivo; la finalità confiscatoria non sopprime automaticamente l'onere motivazionale sul periculum
Norma contestata nel motivo di ricorso (riferita al contesto dei reati tributari e dell'accertamento del profitto), utilizzata dal P.M. per sostenere la configurabilità della confisca obbligatoria
Sezioni Unite, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (dep. 11/10/2021)
Principio di diritto: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul "periculum in mora", collegata alle ragioni per cui è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca; eccezione per i beni la cui detenzione/uso costituisce reato, per i quali la motivazione può limitarsi all'appartenenza del bene ai beni confiscabili 'ex lege'
Sez. 6, Sentenza n. 12513 del 23/02/2022
Decisione relativa a un'ipotesi particolare di sequestro obbligatorio (art. 321 comma 2-bis) dalla quale il P.M. trae argomento circa la non necessità della motivazione sul periculum; la Corte di Cassazione ha però distinto quella fattispecie da quella oggetto del riesame in primo grado
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede di norma una motivazione anche sul "periculum in mora": non basta il solo fumus del reato, salvo le specifiche ipotesi in cui il bene è "confiscabile ex lege" (es. beni la cui detenzione costituisce reato).
- La presenza di una solida situazione patrimoniale/finanziaria dell'ente/indagato può giustificare la revoca del sequestro mobiliare quando viene meno il periculum concreto di dispersione o inutilizzabilità del bene.
- Le decisioni di legittimità consolidate (Sezioni Unite) non possono essere rimesse in discussione tramite motivi di cassazione che non prospettino elementi nuovi e specifici: la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se esso mira solo a rivedere principi già stabiliti.
- La distinzione tra sequestro obbligatorio (art. 321, comma 2-bis) e altre forme di sequestro preventivo è rilevante: le esigenze motivazionali possono variare a seconda della normativa speciale applicabile e della natura del bene oggetto di sequestro.
- In sede di impugnazione, il ricorrente deve indicare elementi concreti e specifici sul periculum in mora: argomentazioni generiche o il richiamo a precedenti non perfettamente sovrapponibili possono risultare insufficienti.
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