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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25800/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'impresa appaltatrice aveva convenuto il Comune per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della rescissione unilaterale di un contratto di appalto stipulato per lavori di adeguamento della rete idrico-fognaria comunale e per la condanna al risarcimento dei danni. La controversia nasceva dal fatto che, emersa la mancata indicazione nel computo metrico e nell'elenco prezzi di alcune lavorazioni relative a collettori secondari previsti nei grafici progettuali, l'appaltatore aveva rifiutato di sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori, contestando il prezzo di aggiudicazione e ritenendolo non remunerativo. Il Comune aveva quindi disposto la rescissione del contratto ai sensi della disciplina sui lavori pubblici. In appello la domanda era stata respinta; in cassazione il ricorrente ha dedotto sei motivi: ultrapetizione per avere la sentenza d'appello fondato la legittimità della rescissione anche sul rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna; omesso esame e violazione delle norme sulle riserve e sulla buona fede, per non avere considerato che il verbale imponeva una rinuncia alle contestazioni; nullità/violazione dei criteri interpretativi per avere qualificato come incluse nel contratto le maggiori opere non indicate negli allegati economici; violazione della disciplina sulle varianti e sul recesso per avere ritenuto praticabile la modifica progettuale e la determinazione di nuovi prezzi; violazione del giudicato interno per avere ritenuto superabile il limite percentuale rilevante; ultrapetizione e motivazione contraddittoria in relazione all'asserita diversa censura proposta in appello e alla ritenuta disponibilità del Comune a modificare il progetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la legittimità della rescissione alla luce delle ragioni addotte dal Comune e del comportamento complessivo delle parti, senza ultrapetizione. Ha affermato che il rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna era ingiustificato, poiché in quella sede l'appaltatore avrebbe dovuto formulare riserve a tutela delle proprie pretese sui maggiori compensi. Ha condiviso la qualificazione delle lavorazioni mancanti negli allegati economici come varianti necessarie e non come opere extracontrattuali, valorizzando l'unitario coordinamento tra progetto, capitolato ed elenco prezzi. Ha inoltre escluso che vi fosse giudicato interno sul superamento della soglia percentuale e ha ritenuto inammissibile il sesto motivo perché non adeguatamente supportato dalla trascrizione dei motivi d'appello. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'impresa ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si limita a valutare la fondatezza delle ragioni poste a base del provvedimento impugnato e il comportamento complessivo delle parti, restando entro i limiti della causa petendi.

  • art. 340 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    Attribuisce all'Amministrazione il potere di rescindere unilateralmente il contratto di appalto di opere pubbliche, potere che va però letto alla luce della correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 10 e art. 11 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    La sottoscrizione del verbale di consegna è adempimento essenziale; in tale sede l'appaltatore può far valere le proprie pretese mediante riserve.

  • art. 54 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Le pretese dell'appaltatore sui maggiori compensi devono essere fatte valere con apposita riserva nel registro di contabilità.

  • art. 64 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Concorre alla disciplina delle riserve in appalto pubblico, richiamata per affermare che il rifiuto di consegna non è il mezzo corretto di tutela.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato una violazione della buona fede precontrattuale o esecutiva tale da giustificare il rifiuto della consegna.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto di appalto non può arrestarsi al dato letterale di una clausola, ma deve tener conto del complesso dei documenti contrattuali e tecnici.

  • art. 1363 c.c.

    Il senso letterale va ricavato dal coordinamento delle clausole e degli allegati contrattuali considerati unitariamente.

  • art. 25 l. 11 febbraio 1994, n. 109

    Consente varianti anche in presenza di errori o omissioni progettuali, purché non ne risulti compromessa la realizzazione dell'opera e nei limiti di legge.

  • art. 14 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    L'appaltatore può recedere solo se le variazioni superano il limite di legge; altrimenti deve eseguire le variazioni, salvo diritto a maggior corrispettivo o nuova determinazione dei prezzi.

  • art. 20 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Richiamato per la disciplina delle varianti e degli errori od omissioni progettuali.

  • art. 21 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Se i lavori sono necessari ma non previsti o mancano prezzi contrattuali, si procede alla formazione di nuovi prezzi; in caso di disaccordo, l'appaltatore deve formulare riserva.

  • art. 22 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Concorre alla procedura di determinazione dei nuovi prezzi nell'appalto pubblico.

  • art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Prevede la formazione di nuovi prezzi quando occorrano categorie di lavori non previste o materiali privi di prezzo contrattuale.

  • art. 1375 c.c.

    L'esecuzione del contratto deve essere improntata a correttezza e buona fede; il potere di rescissione e il comportamento delle parti vanno valutati secondo tale canone.

  • art. 10 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle consegne e delle varianti, senza che la Corte vi fondi l'accoglimento della censura.

  • art. 344 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina dei lavori pubblici e delle varianti.

  • art. 136 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Richiamato dal ricorrente sulla disciplina tecnica delle varianti e dei lavori pubblici.

  • art. 53 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Richiamato dalla Corte d'appello per sottolineare la necessità di riserva a tutela delle pretese dell'appaltatore.

  • art. 10 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Il verbale di consegna è sede di verifica dello stato dei luoghi e di decorrenza del termine per i lavori, oltre che di formulazione di riserve.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto pubblico la legittimità della rescissione unilaterale va valutata entro i limiti delle ragioni poste a base del provvedimento, ma il giudice può esaminare anche il comportamento complessivo delle parti e verificare la conformità alla buona fede nell'esecuzione del rapporto.
  • Il verbale di consegna dei lavori è un momento essenziale dell'appalto pubblico: l'appaltatore che intenda contestare il progetto, i prezzi o la contabilizzazione deve normalmente sottoscriverlo con riserva, non potendo sostituire a tale adempimento un rifiuto radicale di ricezione dei lavori.
  • Nell'interpretazione di un contratto di appalto la documentazione tecnica e contabile allegata deve essere letta unitariamente, coordinando progetto, capitolato, computo metrico ed elenco prezzi, senza attribuire rilievo isolato a uno solo degli elaborati.
  • Le lavorazioni previste dal progetto ma non dettagliate nel computo metrico o nell'elenco prezzi non sono automaticamente estranee al contratto: se costituiscono completamento dell'opera o varianti necessarie, l'appaltatore è tenuto a eseguirle, ferma la possibilità di ottenere nuovi prezzi o maggior compenso secondo la disciplina applicabile.
  • L'appaltatore può rifiutare le variazioni solo se ricorrono i presupposti legali del recesso; in difetto, deve eseguire l'opera e far valere le proprie ragioni mediante gli strumenti tipici dell'appalto pubblico, inclusa la riserva e la procedura di determinazione dei nuovi prezzi.
  • Non sussiste giudicato interno su un mero accertamento di fatto se la sentenza di primo grado non ha attribuito a quel fatto una autonoma statuizione suscettibile di efficacia decisoria.
  • In cassazione la censura di ultrapetizione o di erronea interpretazione dei motivi di appello richiede una precisa e completa trascrizione delle doglianze rilevanti, poiché il controllo di legittimità non può sostituirsi alla ricostruzione del contenuto effettivo dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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