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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa concessione della chiesta misura cautelare, -del provvedimento a firma del Responsabile del III Settore Risorse Finanziarie del Comune di Adrano, prot. n. 0045298 dell'11.11.2025, con il quale il Comune di Adrano, con riferimento al procedimento di decadenza avviato nei confronti controinteressato, ha disposto che “non appaiono sussistere i profili di violazione del divieto del cumulo di incarichi di cui all'art. 10 co.7 L.R. n. 3 del 2016, fatta salva la valutazione di nuove acquisizioni documentali”; - della nota del 31 dicembre 2025 recante comunicazione di avvio del procedimento; - di ogni atto presupposto e dell'intero procedimento che ha portato a tale provvedimento tra cui, per quanto di ragione, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 6.2.2025.

Giustizia amministrativa202600052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di chiusura del procedimento di decadenza relativo alla nomina di un componente del collegio dei revisori dei conti, nota di comunicazione dei motivi ostativi e atti presupposti, compresa la delibera di nomina del collegio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, estratto come quarto nominativo nella procedura per la nomina del collegio dei revisori dei conti, contestava la nomina del terzo sorteggiato, sostenendo che quest'ultimo avesse reso una dichiarazione mendace sul numero massimo di incarichi ricoperti e che avesse superato il limite di quattro incarichi previsto dall'art. 10, comma 7, della l.r. n. 3/2016. Chiedeva quindi l'annullamento della nomina, il subentro quale quarto sorteggiato e l'annullamento della nota con cui il Comune aveva archiviato il primo procedimento di decadenza, ritenendo insussistente la violazione del divieto di cumulo. Deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell'art. 235, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000, violazione dell'art. 10, comma 7, della l.r. n. 3/2016, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., erronea applicazione dell'avviso pubblico, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, violazione della partecipazione procedimentale e dell'art. 7 della l. n. 241/1990, violazione dell'art. 10, comma 3, della l.r. n. 3/2016, del legittimo affidamento e dell'autovincolo, nonché sviamento di potere. Il Comune eccepiva l'inammissibilità per tardiva impugnazione della delibera consiliare di nomina, la carenza di interesse, poiché in caso di cessazione del revisore sarebbe stato necessario un nuovo avviso pubblico e non lo scorrimento dei nominativi estratti, e l'inammissibilità dell'impugnazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha anzitutto ritenuto inammissibile l'impugnazione della nota del 31 dicembre 2025, qualificata come preavviso di rigetto endoprocedimentale, privo di autonoma e immediata lesività. Ha poi accolto l'eccezione di tardività relativa alla delibera consiliare n. 4 del 6 febbraio 2025: le contestazioni sul possesso del requisito relativo al limite degli incarichi riguardavano direttamente la legittimità della nomina e dovevano essere proposte tempestivamente contro tale delibera, autonomamente lesiva. Anche considerando non immediatamente percepibili i vizi, il ricorrente aveva acquisito piena conoscenza degli stessi, al più tardi, il 2 luglio 2025; il ricorso notificato l'8 gennaio 2026 era dunque tardivo. La successiva impugnazione della nota di archiviazione del procedimento di autotutela non poteva eludere il termine decadenziale, poiché la richiesta di riesame e il diniego, anche se espresso mediante archiviazione, non riaprono i termini per contestare l'atto originario. Il TAR ha inoltre ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse: l'eventuale annullamento o decadenza della nomina avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. n. 3/2016, l'indizione di un nuovo avviso pubblico, non lo scorrimento del nominativo del ricorrente. I sei nominativi ulteriormente sorteggiati erano stati individuati soltanto per fronteggiare la mancata accettazione o l'impossibilità immediata di conferire la carica e non costituivano una graduatoria utilizzabile per future sostituzioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.300,00 oltre oneri di legge in favore del Comune di Adrano.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 10, comma 3, l.r. n. 3/2016

    Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo

    La cessazione dall'incarico, quale che ne sia la causa, impone l'indizione di un nuovo avviso pubblico; non consente lo scorrimento di nominativi precedentemente sorteggiati.

  • art. 10, comma 7, l.r. n. 3/2016

    Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

    Il limite quantitativo degli incarichi costituisce requisito rilevante già nella procedura di scelta e le contestazioni sulla sua violazione devono essere rivolte tempestivamente contro l'atto di nomina.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    nota del 31 dicembre 2025 recante comunicazione dei motivi ostativi

    Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale, privo di autonoma e immediata lesività e, perciò, non è autonomamente impugnabile.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento alla partecipazione al procedimento, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Il Comune ha richiamato la tassatività delle ipotesi di nullità degli atti amministrativi, sostenendo che l'eventuale dichiarazione mendace avrebbe al più determinato illegittimità della nomina; il TAR non ha deciso nel merito tale questione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente e del controinteressato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 per la tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990 è un atto endoprocedimentale, privo di autonoma e immediata lesività, e non è quindi autonomamente impugnabile finché non intervenga il provvedimento conclusivo.
  • Quando il ricorrente contesta il possesso di un requisito di partecipazione o di nomina e chiede l'eliminazione di un soggetto dalla procedura, l'atto lesivo è l'originario provvedimento di ammissione o nomina, che deve essere impugnato nel termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza legale o effettiva.
  • L'esercizio tardivo dell'accesso agli atti non può procrastinare il termine per impugnare un provvedimento già conosciuto o conoscibile, poiché non è consentito utilizzare l'accesso per dilazionare la stabilità dei rapporti giuridici.
  • La richiesta di riesame, l'autotutela o l'archiviazione di un procedimento di autotutela non riaprono né prorogano il termine per impugnare l'atto originario divenuto inoppugnabile.
  • Quando la legge regionale prevede che, in caso di cessazione dall'incarico di un componente del collegio dei revisori, il comune debba emanare un nuovo avviso pubblico, i nominativi ulteriormente sorteggiati per fronteggiare la mancata accettazione o l'impossibilità immediata di conferimento non costituiscono una graduatoria utilizzabile per future sostituzioni; chi è stato sorteggiato come riserva non ha quindi un interesse attuale a ottenere automaticamente la nomina in luogo del componente cessato.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiAutotutelaPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoria

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