Cassazione Civile, Ordinanza n. 01290/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore, già ammesso al passivo di un fallimento dichiarato nel 2001 e chiuso solo nel 2019, ha chiesto alla Corte d'appello l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per la durata non ragionevole della procedura concorsuale. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la complessità del fallimento giustificasse il superamento del termine di sei anni e che, in ogni caso, la parte di credito non soddisfatta fosse irrisoria e non determinasse una sofferenza indennizzabile. Il ricorrente ha impugnato il decreto con sei motivi: ha contestato, tra l'altro, l'illogicità della motivazione sulla complessità della procedura, l'omesso esame di circostanze relative al contenzioso della curatela e, soprattutto, la violazione della L. n. 89 del 2001 per avere escluso il diritto all'equa riparazione nonostante una durata complessiva di circa 18 anni e 7 mesi, ben oltre la soglia ragionevole. Ha inoltre dedotto questioni su interessi e rivalutazione dell'indennizzo, sul mancato soddisfacimento dell'intero credito e un profilo di costituzionalità e disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il sesto motivo, assorbito il quarto e il quinto, e accolto il terzo motivo. Ha affermato che, nelle procedure concorsuali, la durata ragionevole è fissata in sei anni dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, e che la particolare complessità può al più giustificare uno scostamento fino a sette anni, non certo una durata di oltre 18 anni. Ha quindi censurato la Corte d'appello per avere escluso in radice l'indennizzo sulla sola base della complessità e della pretesa irrisorietà del credito residuo, senza che ricorressero le tassative ipotesi di non spettanza previste dalla legge. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nel giudizio di equa riparazione il giudice deve valutare complessità del caso, oggetto del procedimento e comportamento delle parti e del giudice; una durata oltre il limite ragionevole integra la violazione da indennizzare
L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis
per le procedure concorsuali la durata ragionevole si considera rispettata se la procedura si conclude in sei anni
L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. g)
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'indennizzabilità del pregiudizio
L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies
le cause di non spettanza dell'indennizzo sono tassative e non possono essere ampliate in via interpretativa
dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare la sola insufficienza o illogicità della motivazione, salvo omesso esame di un fatto decisivo o motivazione mancante/apparente
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato
art. 4 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quadro della tutela del lavoro e dei diritti connessi, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione
art. 35 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione
art. 3 Cost.
richiamato nel sesto motivo per asserita disparità di trattamento, motivo dichiarato inammissibile
art. 11 Cost.
richiamato nel sesto motivo, ma non ritenuto pertinente al provvedimento impugnato
art. 6 CEDU
la Corte richiama gli standard CEDU per affermare che il danno non patrimoniale da durata irragionevole è conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali la durata ragionevole è quella fissata dalla L. n. 89 del 2001 in sei anni; la complessità del caso può incidere solo in termini di temperamento, non fino a giustificare durate abnormemente superiori.
- La particolare complessità della procedura fallimentare, anche se caratterizzata da numerosi creditori, contenzioso incidentale e liquidazione articolata, può al più spiegare uno slittamento contenuto della durata ragionevole, non l'esclusione dell'indennizzo quando il superamento è marcato.
- Nel giudizio di equa riparazione il danno non patrimoniale da irragionevole durata si presume normalmente esistente una volta accertato il superamento del termine ragionevole, salvo che risultino circostanze positive e specifiche idonee a escluderlo nel caso concreto.
- Le cause di esclusione del diritto all'equa riparazione previste dalla L. n. 89 del 2001 sono tassative e non possono essere ampliate facendo leva su valutazioni di opportunità o sulla sola modestia del residuo credito.
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione mancante/apparente, non per contestare la mera illogicità o insufficienza argomentativa.
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