Cassazione Penale, Sentenza n. 7955/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela (dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.). Ha rilevato che l'estinzione del reato travolge anche le statuizioni civili. Ha posto le spese processuali a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Manias Michel ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dall'art. 582 c.p. Nel corso del procedimento di cassazione la persona offesa ha rimesso la querela (30/04/2024) e l'imputato ha accettato la remissione (02/05/2024). La Corte ha ritenuto che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso e regolarmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Norme richiamate
Norma che individua il reato per cui l'imputato era stato condannato (lesioni personali); è l'oggetto della condanna impugnata.
La Corte ha richiamato questa norma per dichiarare l'estinzione del reato in conseguenza della remissione di querela intervenuta e accettata.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato l'assenza di elementi per pronunciarsi ai sensi di questa disposizione e, quindi, ha proceduto a dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Disposizione applicata per assegnare le spese processuali a carico del querelato; la Corte ha imposto le spese al soggetto contro il quale era stata proposta la querela.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini) e giurisprudenza richiamata
Giurisprudenza richiamata per sostenere il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e regolarmente accettata estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.
Massime di principio
- La remissione di querela, se interviene in pendenza del ricorso per cassazione e viene regolarmente accettata dall'imputato, estingue il reato e la Corte di legittimità deve rilevarne e dichiararne l'effetto estintivo.
- L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili conseguenti alla condanna penale; ciò può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- La remissione è efficace solo se contiene l'accettazione dell'imputato quando prevista; la tempestività del ricorso in cassazione è condizione per la rilevazione dell'estinzione da parte della Corte.
- Anche se il reato si estingue, il giudice può comunque assegnare le spese processuali secondo le norme vigenti (ad es. art. 340, comma 4 c.p.p.), con possibile imposizione a carico del querelato.
- Quando non sussistono elementi per pronunce alternative previste da norme procedurali (es. art. 129 c.p.p.), l'eventuale remissione di querela prevale e impone la declaratoria di estinzione ex art. 152 c.p.p.
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