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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11353/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese con argomenti giuridici ritenuti corretti dal giudice di merito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale. Dalla motivazione emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e respinte nel merito dal giudice di appello: in particolare, per l'oltraggio si contestava la sufficienza della prova sulla percepibilità delle espressioni offensive da parte di più persone presenti sul luogo; per la resistenza si contestava la ricostruzione dei fatti, lamentando una presunta contraddizione rispetto al fatto che la persona fosse già nota alle forze dell'ordine, circostanza ritenuta non incompatibile con la necessità di una formale identificazione da parte degli operanti.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    La Corte richiama la motivazione di merito sulla sussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, valorizzando elementi di fatto e massime di esperienza circa la presenza di più persone e la possibilità che le espressioni offensive fossero udite da estranei.

  • art. 337 c.p.

    La Corte richiama la motivazione di merito sulla resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo non contraddittoria la ricostruzione dei fatti e precisando che l'essere la persona già nota alle forze dell'ordine non escludeva la necessità di una formale identificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È il parametro processuale implicito della pronuncia di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione di quest'ultimo sia logicamente e giuridicamente adeguata.
  • La configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale può essere sostenuta attraverso elementi fattuali e massime di esperienza che dimostrino la presenza di più persone e la concreta possibilità che l'offesa sia stata percepita da soggetti estranei.
  • Ai fini del reato di resistenza a pubblico ufficiale, il fatto che il destinatario dell'intervento sia già noto alle forze dell'ordine non elimina, di per sé, la necessità di una formale identificazione e non rende illogica la motivazione di merito sul punto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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