Cassazione Penale, Sentenza n. 22863/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Militello era stato dichiarato colpevole, con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per guida in stato di ebbrezza (D.Lgs. 30/4/1992, n.285, art. 186, commi 2 e 2-sexies) contestata il 14 luglio 2022. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per omessa statuizione su due sanzioni amministrative/accessorie: la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo condotto dall'imputato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulla sospensione della patente di guida e ha disposto il rinvio al Tribunale di Enna per nuovo giudizio su quel punto. Ha invece dichiarato inammissibile il motivo relativo alla confisca del veicolo perché formulato in modo esplorativo (la richiesta era subordinata all'appartenenza del veicolo all'imputato). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso per cassazione contro la omissione o l'erronea applicazione di sanzioni amministrative nelle sentenze di patteggiamento.
Norme richiamate
sentenza di applicazione della pena su richiesta
norma che disciplina il patteggiamento; utilizzata per inquadrare la forma di giudizio con cui è stata pronunciata la sentenza impugnata
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
art. 186, comma 2, lett. b, e 2-sexies
tipicizza la guida in stato di ebbrezza e prevede sanzioni amministrative accessorie (tra cui la sospensione della patente) la cui omissione nel provvedimento penale è rilevante
comma 2-bis (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50)
richiamato nel contesto del contrasto giurisprudenziale sulla ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento che omettano sanzioni amministrative
norma che disciplina limiti ed esclusioni in sede di applicazione della pena su richiesta; la Corte osserva che l'esclusione prevista non si estende automaticamente alle sanzioni amministrative obbligatorie previste dal codice della strada
Sez. U. n. 21369/2019 Melzani
decisione di principio sulla ammissibilità del ricorso per cassazione
principio enunciato: il ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. è ammissibile contro la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative
Massime di principio
- La omissione di sanzioni amministrative obbligatorie in una sentenza di patteggiamento rende la motivazione carente e può essere contestata con ricorso per cassazione secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
- Il Procuratore generale può limitare il gravame alla sola statuizione omessa sulle sanzioni accessorie: la Cassazione può annullare parzialmente e rinviare la questione al giudice di merito per nuova decisione.
- Le richieste di confisca o altre misure patrimoniali devono essere formulate in modo concreto e non meramente esplorativo; se subordinate a condizioni non accertate (ad es. appartenenza del veicolo) il motivo è inammissibile.
- L'esclusione prevista dall'art. 445 c.p.p. non impedisce automaticamente la statuizione di sanzioni amministrative previste da norme speciali (come il codice della strada); il giudice deve comunque pronunciarsi sulle sanzioni accessorie obbligatorie.
- In casi simili, chi impugna dovrebbe circoscrivere e motivare chiaramente quali statuizioni omesse contesta e articolare elementi probatori o allegazioni concrete (es. proprietà del bene) per evitare l'inammissibilità del motivo.
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