Cassazione Civile, Ordinanza n. 18814/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I correntisti avevano agito per la ripetizione dell'indebito asseritamente versato alla banca nell'ambito di un rapporto di conto corrente, contestando l'addebito di interessi superiori al tasso legale e determinati con riferimento agli "usi su piazza", la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e le modalità di calcolo delle valute. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello, con una sentenza non definitiva, aveva stabilito il criterio di ricalcolo del saldo sulla base del primo saldo disponibile senza azzeramento. Successivamente, la sentenza definitiva aveva condannato la banca a pagare una somma inferiore. I ricorrenti hanno proposto per la sentenza definitiva gli stessi quattro motivi già formulati contro la sentenza non definitiva, senza sviluppare censure specifiche contro la decisione definitiva e nonostante il precedente giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che sull'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva della Corte d'appello si era già formato il giudicato, poiché il ricorso proposto contro di essa era stato rigettato con precedente ordinanza. La sentenza definitiva impugnata presupponeva quell'accertamento ed era fondata sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio rinnovata, non contestate dalle parti. Poiché i ricorrenti avevano semplicemente reiterato le censure rivolte alla sentenza non definitiva, senza formulare critiche specifiche alla sentenza definitiva, mancava l'interesse a impugnarla. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 336, secondo comma, c.p.c.
L'eventuale accoglimento dell'impugnazione della sentenza non definitiva comporterebbe la caducazione della sentenza definitiva da quella dipendente; tuttavia, nel caso concreto, la censura contro la sola sentenza definitiva è stata ritenuta priva di interesse perché non specificamente riferita a quest'ultima.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Le censure avverso una sentenza non definitiva devono essere proposte con impugnazione diretta contro tale decisione; non possono essere utilmente reiterate come motivi contro la successiva sentenza definitiva se non contengono specifiche doglianze rivolte a quest'ultima.
- Quando sulla sentenza non definitiva si sia formato giudicato, l'impugnazione della sentenza definitiva che si limiti a riprodurre i motivi già rivolti alla pronuncia non definitiva difetta di interesse e va dichiarata inammissibile.
- L'interesse ad impugnare la sentenza definitiva richiede che essa sia autonomamente censurata in relazione ai suoi presupposti e al suo contenuto decisorio, non essendo sufficiente contestare solo gli accertamenti ormai coperti da giudicato.
- La formazione del giudicato sulla sentenza non definitiva non è elusa dal fatto che la decisione definitiva ne sia consequenziale: la parte deve investire correttamente il provvedimento impugnato con motivi pertinenti alla statuizione effettivamente resa.
Come è indicizzato
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