Cassazione Civile, Ordinanza n. 08397/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da più verbali di accertamento per violazione dell'art. 158, commi 2-6, del Codice della strada, contestati a seguito della sosta di un veicolo in una zona a traffico limitato del Comune di Cortona per un periodo prolungato. Il destinatario delle sanzioni proponeva opposizione deducendo che il veicolo fosse in panne, che egli avesse tentato più volte di rimetterlo in marcia con l'ausilio di un elettrauto e poi di un meccanico, e che la mancata rimozione fosse dipesa anche da difficoltà logistiche nel reperire un carro attrezzi. Sosteneva quindi che difettasse l'elemento soggettivo della colpa richiesto dall'art. 3 della L. 689/1981. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 3 L. 689/1981, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la colpa senza considerare la situazione di panne e senza attivare d'ufficio accertamenti su eventuali deroghe locali alla ZTL; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché il principio di non contestazione sarebbe stato limitato indebitamente ai fatti comuni alle parti; (3) violazione dell'art. 7, comma 15, d.lgs. 285/1992, assumendo che, trattandosi di sosta vietata protratta per più giorni, l'elemento soggettivo avrebbe dovuto essere valutato autonomamente per ciascuna singola infrazione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la formale denuncia di violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione di merito dell'elemento soggettivo già compiuta dai giudici di merito; ha comunque ribadito che l'art. 3 L. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico del trasgressore, il quale deve provare di aver agito senza colpevolezza. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che il principio di non contestazione opera solo per fatti comuni alle parti e non per circostanze conosciute solo da una di esse; inoltre, la prova testimoniale era stata correttamente ritenuta superflua perché, anche se i fatti allegati fossero stati provati, non avrebbero escluso la colpa. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che l'art. 7, comma 15, c.d.s. disciplina il cumulo delle sanzioni per la sosta vietata protratta oltre 24 ore, ma non impone una valutazione distinta dell'elemento soggettivo per ciascun giorno; nel caso concreto, la protrazione della sosta per 37 giorni, senza tempestiva rimozione o coinvolgimento delle autorità, ha fatto venir meno la possibile rilevanza esimente del guasto del veicolo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 158, commi 2-6, d.lgs. 285/1992
norma sostanziale che disciplina il divieto di sosta violato dai verbali di accertamento.
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa
la Corte ribadisce che la norma pone una presunzione di colpa dell'autore dell'illecito amministrativo e che grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di elemento soggettivo.
il principio di non contestazione vale solo per fatti comuni alle parti, rispetto ai quali la controparte può essere onerata di una specifica presa di posizione.
richiamato dal ricorrente, ma non accolto, quale parametro dell'onere di contestazione della parte convenuta.
art. 7, comma 15, d.lgs. 285/1992
nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione
la disposizione serve a escludere la continuazione e a prevedere il cumulo delle sanzioni per sosta vietata protratta oltre 24 ore, non a dettare una disciplina speciale dell'accertamento dell'elemento soggettivo.
richiamato per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
prevede l'obbligo, per il soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei presupposti di legge.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, l'art. 3 L. 689/1981 comporta una presunzione di colpa dell'autore della violazione: una volta provata la fattispecie tipica dall'autorità, spetta al trasgressore dimostrare l'assenza di colpevolezza o la sussistenza di una causa esimente.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del merito sull'elemento soggettivo, se la censura mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale già compiuto dai giudici di merito.
- Il principio di non contestazione opera solo per fatti che siano comuni alle parti o comunque conoscibili dalla parte onerata della contestazione; non può trasformarsi in un onere della controparte di contestare circostanze a essa sconosciute.
- Nelle violazioni amministrative che si protraggono nel tempo, l'eventuale circostanza esimente iniziale, come il guasto del veicolo, può perdere rilevanza se l'interessato non adotta entro un tempo ragionevole i rimedi esigibili secondo diligenza, quali la rimozione del mezzo o il tempestivo coinvolgimento delle autorità competenti.
- La disciplina dell'art. 7, comma 15, d.lgs. 285/1992 riguarda il cumulo delle sanzioni per sosta vietata protratta oltre ventiquattro ore e non impone una frammentazione dell'accertamento dell'elemento soggettivo in rapporto a ciascun periodo giornaliero della protrazione.
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