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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23390/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno bancario non trasferibile dell'importo di euro 5.000,00, tratto dalla società assicuratrice sul proprio conto corrente e incassato, presso la banca negoziatrice, da un soggetto diverso dal legittimo beneficiario. Secondo quanto accertato in fatto, il titolo era stato presentato all'incasso da una persona che aveva lo stesso nome e cognome del beneficiario, ma che avrebbe utilizzato documenti falsi e una firma apocrifa; il beneficiario effettivo, non avendo ricevuto il titolo, aveva sporto denuncia. La società assicuratrice, dopo aver verificato l'accaduto, aveva pagato nuovamente il titolo al vero prenditore e aveva chiesto alla banca la restituzione dell'importo, oltre accessori, deducendo la responsabilità dell'istituto negoziatore per pagamento a soggetto non legittimato. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non sufficiente la denuncia a provare i fatti narrati e condannando l'attrice anche per lite temeraria. In appello, la Corte territoriale aveva invece ritenuto provata la negligenza della banca, valorizzando una serie di elementi indiziari: l'anomalia dell'operazione, l'apertura di un conto corrente in una filiale lontana dal luogo di residenza del presentatore, l'assenza di operatività del conto se non per il versamento del titolo e la denuncia del beneficiario, considerata attendibile. Il ricorso per cassazione della banca era articolato in tre motivi: con il primo si deduceva la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. per avere la Corte d'appello attribuito valore probatorio alla denuncia del beneficiario; con il secondo si denunciava la falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., sostenendo che il cassiere aveva correttamente identificato il presentatore sulla base di un documento non alterato e di dati anagrafici corrispondenti, senza obbligo di ulteriori controlli; con il terzo si lamentava, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla spedizione dell'assegno risarcitorio da parte della compagnia via posta ordinaria, invocando un possibile concorso colposo ex art. 1227 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso e ha accolto il secondo. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva attribuito alla denuncia valore di atto pubblico ex art. 2700 c.c., ma l'aveva valutata come prova atipica, secondo un apprezzamento di merito non censurato correttamente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, mancando la precisa indicazione dell'atto processuale in cui il fatto asseritamente decisivo era stato dedotto. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui, in tema di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, la diligenza professionale della banca negoziatrice va valutata ex art. 1176, comma 2, c.c., ma non impone controlli ulteriori o strumenti tecnologici speciali quando il titolo e il documento di identità non presentino anomalie evidenti; in tal caso, la verifica della corrispondenza tra le generalità del documento e quelle del titolo può essere sufficiente, salvo la presenza di ulteriori circostanze significativamente anomale. La decisione si conclude pertanto con una cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio per il riesame coerente con il principio di diritto affermato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha rilevato che il primo motivo non colpiva la vera ragione decisoria della sentenza impugnata.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria della denuncia; la Corte ha precisato che la sentenza di merito non aveva attribuito alla denuncia la fede privilegiata propria dell'atto pubblico.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza professionale della banca negoziatrice va valutata secondo lo standard dell'operatore qualificato, ma, in assenza di evidenti anomalie del titolo o del documento di identità, si considera sufficiente la verifica della corrispondenza delle generalità anagrafiche.

  • art. 360, n.5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti processuali e il contenuto rilevante su cui il motivo si fonda; la mancanza di tale indicazione comporta inammissibilità.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un concorso colposo del danneggiato; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 96 c.p.c.

    Evocato nel giudizio di primo grado per la condanna per lite temeraria, poi respinta in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e si limita a contestare una norma non applicata dal giudice di merito.
  • La denuncia sporta da un soggetto privato non vale come atto pubblico per i fatti narrati, ma può essere apprezzata dal giudice di merito come elemento probatorio atipico, la cui valutazione resta sindacabile in cassazione solo nei limiti del corretto uso dei criteri giuridici e dell'adeguata deduzione del vizio.
  • In tema di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, la banca negoziatrice deve usare la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; tuttavia, quando il titolo e il documento di identità non presentino anomalie evidenti, non è esigibile un controllo rafforzato mediante più documenti o strumenti tecnologici speciali, salvo la presenza di ulteriori circostanze anomale significative.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente l'atto processuale in cui il fatto era stato dedotto e non riporta il contenuto rilevante degli atti su cui la censura si fonda.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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