Cassazione Penale, Sentenza n. 27418/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. e rideterminato la pena complessiva in anni 30, mesi 10 e giorni 6 di reclusione e euro 892,00 di multa; il ricorrente deduce violazione degli artt. 78 e 81, comma 2, c.p. (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale non ha applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 (limite massimo di anni 30) nella determinazione esecutiva e che, con riguardo a cinque sentenze che contenevano più reati riuniti, il giudice dell'esecuzione non ha specificato l'aumento di pena attribuito a ciascun reato satellite
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte territoriale non ha correttamente applicato il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. nella fase esecutiva (il limite di 30 anni va valutato rispetto alla somma tra residui delle pene ancora da espiare e la pena per il nuovo reato) e che l'ordinanza non ha scorporato i reati già unificati né specificato gli incrementi di pena per ciascun reato satellite, come richiesto dalla giurisprudenza. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo giudizio limitato al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione
Il criterio moderatore opera in sede esecutiva considerando la somma fra il residuo delle pene già inflitte e la pena del nuovo reato; la pena complessiva non può eccedere il limite di 30 anni
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Rilevanza delle unificazioni operate in sede di cognizione: in caso di più condanne già pronunciate con riunione di reati ai sensi dell'art. 81, comma 2, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati unificati e calcolare gli aumenti autonomi per ciascun reato satellite
Norma richiamata quale fondamento procedurale per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (oggetto dell'ordinanza impugnata)
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento della censura di legittimità per violazione di norme di diritto nella sentenza impugnata, qui invocata dal ricorrente per contestare la determinazione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si rideterminano pene per pluralità di condanne irrevocate, il limite di 30 anni previsto dall'art. 78 c.p. deve essere verificato rispetto alla somma tra il residuo delle pene pregresse e la pena per il nuovo reato; il criterio moderatore si applica anche nella fase di esecuzione
- Se le condanne pregresse contengono più reati già unificati ai sensi dell'art. 81, comma 2, il giudice dell'esecuzione deve scorporare tali unificazioni, individuare il reato più grave e applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti
- La determinazione della pena complessiva deve essere motivata con indicazione aritmetica chiara: va specificato l'aumento attribuito a ciascun reato satellite; l'assenza di tale specificazione rende viziato il calcolo sanzionatorio
- La mancata osservanza dei principi sopra indicati determina annullamento parziale dell'atto impugnato e rinvio per nuovo giudizio limitato al trattamento sanzionatorio
- In situazioni analoghe, difesa e giudice dell'esecuzione devono curare che il provvedimento espliciti la metodologia di calcolo (scorporo, individuazione del reato base, aumenti per satellite, verifica del tetto di 30 anni) per evitare rilievi di cassazione
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