Cassazione Penale, Sentenza n. 12825/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia sopravvenuta della misura cautelare della custodia in carcere, dedotta con il presupposto che fossero decorsi i termini massimi di custodia previsti dagli artt. 303 e 304 c.p.p. La difesa ha contestato: 1) la formazione progressiva del giudicato e la valutazione secondo la quale sarebbe già formato il giudicato sulla responsabilità per il reato di tentato omicidio; 2) il calcolo dei periodi di custodia da computare (fasi antecedenti, fase di legittimità e regressione del giudizio) e la presunta carenza di motivazione sul punto; 3) la individuazione del termine massimo complessivo di custodia applicabile (la difesa sosteneva che la pena massima da considerare fosse 16 anni e non 24, con conseguente diversa lettera dell'art. 303 comma 4 c.p.p. e termine cautelare residuo).
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, nonostante la Corte di Cassazione abbia annullato la sentenza d'appello soltanto con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante, si è comunque formato il giudicato sulla responsabilità per il delitto di tentato omicidio con metodo mafioso ("doppia conforme"). Perciò vanno considerati i termini massimi unici di durata della custodia previsti dagli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, c.p.p. La Corte ha condiviso il calcolo del Tribunale del riesame: pena edittale massima per l'ipotesi considerata pari a 24 anni (16 anni per il tentato omicidio determinato dalla riduzione di un terzo ex art.56 c.p., aumentata fino alla metà ex art.416-bis per l'aggravante mafiosa), collocando il caso nella lettera c) dell'art.303 comma 4 (pena superiore a 20 anni) e determinando il termine cautelare complessivo in 6 anni. Poiché l'arresto risale al 10/02/2021, il termine non è ancora spirato (scadenza 09/02/2027 salvo sospensioni), per cui la misura non è dichiarata inefficace. Rigetto del ricorso, condanna alle spese e trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
comma 1, lett. c) e comma 4
Individua i termini massimi di durata delle misure cautelari in relazione alla pena edittale; la Corte ha ritenuto che, a fronte di una "doppia conforme" affermazione di responsabilità, occorre fare riferimento al termine massimo unico previsto dal comma 4 (lett. c se la pena edittale supera 20 anni), non ai termini di fase.
Stabilisce le conseguenze della formazione del giudicato sul computo dei termini cautelari e le possibilità di eventuali sospensioni; la Corte ha applicato il termine complessivo derivante dall'art.303 e ricordato le sospensioni fino a tre anni previste dal comma 6.
Norma che disciplina l'effetto delle aggravanti sul trattamento sanzionatorio in sede di determinazione della pena edittale di riferimento; la Corte ha considerato l'aggravante mafiosa ai fini del calcolo della pena massima rilevante per il termine cautelare.
Regola la determinazione della pena per il tentativo (riduzione della pena); la Corte l'ha utilizzata per fissare la pena edittale massima del reato tentato da cui partire nel calcolo del termine cautelare.
Aggravante di tipo mafioso con effetto speciale: incide sull'aumento massimo della pena edittale; la Corte ha ritenuto necessario tenerla conto per individuare la pena massima rilevante (aumento fino alla metà).
comma 1, lett. b) e lett. e)
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e motivazione illogica): richiamata in relazione alle censure mosse dal ricorrente e alla valutazione della motivazione del Tribunale del riesame.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai calcoli temporali; la sentenza valuta comunque il tema sulla base degli artt.303-304 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata.
Cost. art. 13
Tutela della libertà personale: citata in relazione alle censure costituzionali sulla durata della custodia cautelare; la Corte ritiene rispettati i limiti normativi applicabili.
Cedu, art. 5 par. 3
Richiamato con riferimento alla garanzia della ragionevole durata della detenzione preventiva; la Corte ha ritenuto compatibile la durata risultante con le previsioni normative e giurisprudenziali.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza di merito limitatamente a una circostanza aggravante ma lascia ferme le affermazioni di responsabilità (esistenza di una doppia conforme), si può ritenere formato il giudicato sulla responsabilità e quindi applicabile l'unico termine massimo di durata della custodia previsto dagli artt.303 e 304 c.p.p., anziché i termini di fase.
- Per il calcolo del termine cautelare massimo rileva la pena edittale teorica (tenendo conto delle riduzioni per il tentativo e degli aumenti derivanti da aggravanti a effetto speciale), non la pena definitiva effettivamente inflitta. Pertanto aggravanti che incidono sulla pena edittale devono essere considerate ai fini del computo del termine cautelare.
- Il termine di durata della custodia decorre dalla data di effettivo inizio della privazione della libertà e può essere aumentato per le sospensioni previste dalla legge (art.304 c.p.p.). Se il termine non è spirato, la declaratoria di inefficacia sopravvenuta della misura non è percorribile.
- La mera regressione della fase processuale a seguito di annullamento parziale in Cassazione non obbliga a ricomputare ex novo tutti i periodi di custodia subiti nelle fasi anteriori quando si è già formato il giudicato sulla responsabilità; in tali ipotesi il criterio di riferimento resta il termine massimo unico previsto dalla normativa sulle misure cautelari.
- In contestazioni relative al computo dei termini cautelari è fondamentale distinguere fra effetti sulla responsabilità (che determinano la formazione del giudicato) ed effetti sulla quantificazione della pena concreta: solo il primo attiene alla persistenza della misura cautelare quando ricorrono "conformi" statuizioni dei giudici di merito.
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