Cassazione Penale, Ordinanza n. 37273/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza della Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, due imputati sono stati condannati alla pena di 1.400 euro di ammenda ciascuno per la contravvenzione di gestione illecita di rifiuti. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che alla data della decisione d'appello il termine prescrizionale fosse già maturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che, per il reato contestato come commesso il 13 luglio 2019, si applica la disciplina prescrizionale previgente richiamata dalle Sezioni Unite; applicando tale disciplina, il termine di prescrizione non risultava ancora decorso, che maturerà il 13 gennaio 2026. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006
Norma incriminatrice contestata, relativa alla gestione illecita di rifiuti; la Corte non entra nel merito della fattispecie materiale perché il ricorso riguarda solo la prescrizione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017
Per i reati commessi nel periodo indicato continua ad applicarsi la disciplina prescrizionale introdotta da questa legge.
Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021
La disciplina prescrizionale riformata si applica solo ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 in poi.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per escludere che la sanzione conseguente all'inammissibilità possa essere irrogata in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025
per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021
Le Sezioni Unite hanno fissato il criterio temporale di applicazione delle discipline prescrizionali succedutesi nel tempo.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, occorre applicare la disciplina temporale corrispondente alla data di commissione del reato: per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017, mentre per i fatti commessi dal 1 gennaio 2020 si applica quella della legge n. 134 del 2021.
- Quando, sulla base della disciplina applicabile e della data del fatto, il termine di prescrizione non risulta ancora maturato, la deduzione di omessa declaratoria di estinzione è manifestamente infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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