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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16582/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna resa nei gradi precedenti è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Il ricorso è stato articolato in un unico motivo, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché il motivo era sostanzialmente di merito, privo di specificità e meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello. Inoltre, il ricorrente non si sarebbe confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già disatteso tali censure con argomentazione ritenuta corretta e completa sia in diritto sia in fatto.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 2, c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non è sufficiente.
  • Un ricorso per cassazione che si risolva in una critica di fatto, senza indicare precise censure di legittimità e senza confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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