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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27746/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi alla rettifica della rendita catastale e del classamento, emessi a seguito di procedura DOCFA per lo scorporo da un fabbricato di un auditorium e di locali ad uso soggiorno e mensa destinati ad assistenza e ricovero di bisognosi. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo congrua la categoria catastale B/1 e la rendita proposta. In appello la commissione regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia e accolto l'appello incidentale del contribuente, reputando gli avvisi immotivati per genericità e contraddittorietà dei parametri comparativi. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 3 del D.M. 19 aprile 1994 n. 701 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che gli avvisi fossero sufficientemente motivati perché consequenziali alla procedura DOCFA e che la stima diretta fosse propria degli immobili di gruppi catastali D ed E. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente depositava rinuncia al ricorso per cassazione, priva di richiesta di compensazione delle spese; il contribuente prendeva atto della rinuncia ma non vi aderiva espressamente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché formulata in atto univoco, sottoscritto dal ricorrente e manifestante chiara volontà abdicativa. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché la controparte non ha aderito alla rinuncia, e applicando il principio di causalità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3

    il motivo di ricorso veniva formulato come censura di falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1 D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'avviso conseguente a DOCFA fosse motivato in modo sufficiente.

  • art. 3 D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la correttezza della motivazione e della stima diretta.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione degli atti impositivi.

  • art. 390 c.p.c.

    la Corte afferma che la rinuncia è rituale perché resa in atto univoco e sottoscritto dal ricorrente, con chiara volontà abdicativa.

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia rituale comporta l'estinzione del giudizio; il giudice può porre le spese a carico della parte che ha dato causa alla controversia e la condanna non è pronunciata solo se le altre parti aderiscono alla rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'estinzione del giudizio, deve risultare da atto univoco e sottoscritto dalla parte ricorrente, tale da esprimere inequivocamente la volontà abdicativa.
  • In caso di rinuncia al ricorso, se la controparte non vi aderisce espressamente, il giudice dichiara l'estinzione del processo e può porre le spese a carico del rinunciante secondo il principio di causalità.
  • L'adesione della parte intimata alla rinuncia è il presupposto che esclude la condanna alle spese; in mancanza di tale adesione, le spese seguono la responsabilità processuale di chi ha provocato il giudizio.
  • Quando il ricorso viene rinunciato prima della decisione, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure, limitandosi alla verifica della ritualità della rinuncia e alla regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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