Cassazione Penale, Sentenza n. 20630/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza del Tribunale di Modena (16/01/2014) che lo aveva condannato a 1 anno e 3 mesi per il reato di cui all'art. 497 c.p. Sostiene di non essere stato informato del processo e di aver appreso della sentenza solo al momento del suo arresto in Italia il 19/10/2024; perciò invoca il principio del tempus regit actum e chiede che si applichi la disciplina vigente al momento della sua conoscenza della sentenza (considerando la rescissione come impugnazione straordinaria). Contesta l'applicazione delle norme anteriori alla legge 28/04/2014 n. 67 e lamenta che l'eventuale ricorso alla rimessione in termini lederebbe il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto prevalente la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, che esclude l'applicazione delle disposizioni sul processo in assenza ai procedimenti in cui il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato già pronunciato alla data di entrata in vigore della legge. Pertanto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis non era applicabile alla fattispecie; il rimedio corretto, se del caso, sarebbe stato la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. nella versione antecedente alla legge 67/2014. La Corte ha inoltre affermato che non è possibile riqualificare una istanza di rescissione quale richiesta di rimessione in termini o viceversa, essendo strumenti distinti. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rimedio della rescissione del giudicato invocato dal ricorrente; la Corte ha stabilito che tale istituto non era applicabile perché il dispositivo della sentenza di primo grado era stato pronunciato prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014, stante la disciplina transitoria.
Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato (fattispecie oggetto del giudicato).
art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67
"Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado"
Disposizione transitoria che limita l'applicabilità della disciplina sul processo in assenza: se il dispositivo di primo grado è stato già pronunciato prima dell'entrata in vigore della legge, le nuove regole sulla assenza non si applicano; conseguentemente non si può invocare la rescissione prevista dalla nuova disciplina.
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Rimessione in termini (restitutio in integrum) è il rimedio tradizionale per le nullità connesse alla contumacia/assenza nella versione previgente alla legge 67/2014; la Corte indica che, per i procedimenti con dispositivo già pronunciato, l'eventuale rimedio sarebbe stato questo e non la rescissione.
Norma che disciplina gli effetti della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione, compresa la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente per l'inammissibilità manifesta.
legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11 e modifiche)
Riferimento alle modifiche normative introdotte dalla legge che hanno ridefinito la disciplina sull'assenza e sui rimedi; la Corte rimarca l'importanza delle disposizioni transitorie di quella legge e delle successive modifiche (es. legge 118/2014).
Modifiche successive in materia di rescissione del giudicato e impugnazioni straordinarie citate in motivazione; la Corte osserva che, in presenza di norme transitorie, non vale l'applicazione automatica della disciplina più recente in favore del momento di conoscenza dell'imputato.
Massime di principio
- Se il dispositivo della sentenza di primo grado è stato pronunciato prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto una nuova disciplina sul processo in assenza, si applicano le disposizioni transitorie (art. 15-bis l. 67/2014) e non la nuova disciplina, con conseguente esclusione della rescissione del giudicato prevista dalla normativa successiva.
- La regola del tempus regit actum (applicare la normativa vigente al momento della conoscenza della sentenza) non prevale quando esistono specifiche disposizioni transitorie che disciplinano il passaggio tra vecchia e nuova normativa.
- Per sentenze pronunciate con device antecedente alla nuova legge, il rimedio per difetti connessi alla contumacia o assenza dell'imputato è, se praticabile, la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. nella versione applicabile al tempo del processo, non la rescissione del giudicato ex art. 629-bis introdotta dalla nuova disciplina.
- Non è possibile riqualificare una istanza di rescissione del giudicato come istanza di rimessione in termini (o viceversa): i rimedi sono distinti per oggetto e funzione e non sono intercambiabili.
- Prima di proporre un ricorso basato sull'applicazione di una nuova disciplina in materia processuale, verificare sempre se esistono disposizioni transitorie che ne limitano l'efficacia nei confronti di procedimenti con determinati eventi processuali già intervenuti (es. pronuncia del dispositivo di primo grado).
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni straordinarie.
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