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Sentenza

Sentenza n. 7414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 45 del 10 febbraio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale n. 952 del 13 giugno 2022, di diniego del PAUR per l’ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Monte Ardone, e atti presupposti; in appello, sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 45 del 10 febbraio 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto l’autorizzazione per ampliare la discarica di Monte Ardone mediante PAUR e VIA. Il TAR ha riunito tre ricorsi: ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse quelli contro la concessione di una sola sospensione di 60 giorni per produrre integrazioni e contro il diniego di ulteriori proroghe e gli atti endoprocedimentali; sul ricorso contro il diniego finale ha dichiarato alcune censure inammissibili e respinto le altre. La società ha proposto sei motivi d’appello. Con il primo ha contestato la declaratoria d’inammissibilità della censura di difetto d’istruttoria e lamentato parzialità e sviamento nella conduzione del procedimento, anche per la mancata concessione delle proroghe richieste. Con il secondo ha sostenuto che l’amministrazione non potesse introdurre nel preavviso di rigetto criticità non già indicate nella richiesta d’integrazioni, contestando inoltre che fossero state considerate la documentazione del 27 aprile 2022, le acque sotterranee, il biogas infratelo e la viabilità. Con il terzo ha censurato la valutazione tecnica delle criticità della viabilità di accesso, invocando l’assenza di impedimenti nel decennio precedente, la possibilità di percorsi alternativi e gli impegni di manutenzione assunti. Con il quarto ha contestato la rilevanza del procedimento di bonifica, sostenendo che il piezometro PZ3 non intercettasse la falda e che i campioni non provassero contaminazione. Con il quinto ha negato la rilevanza del biogas infratelo, assumendone la scarsa quantità, l’origine remota e la progressiva diminuzione, e ha denunciato la contraddittorietà con precedenti autorizzazioni. Con il sesto ha lamentato omessa pronuncia sulle matrici ambientali potenzialmente compromesse e sull’effetto migliorativo dell’ampliamento, nonché l’erroneo diniego nonostante la maggioranza dei pareri in conferenza fosse favorevole.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il primo motivo è infondato: l’art. 27-bis, comma 5, d.lgs. 152/2006 attribuisce all’autorità un margine di apprezzamento sia sull’an sia sulla durata della sospensione, concedibile una sola volta e per non più di 180 giorni; la società non ha dimostrato arbitrarietà, illogicità o parzialità dell’istruttoria, né un obbligo regionale d’intervento in assenza di vizi procedimentali. Il secondo motivo è infondato: la richiesta d’integrazioni riguarda le lacune progettuali e non preclude l’emersione di ragioni ostative; la barriera procedimentale ultima è il preavviso di rigetto, mentre nel caso concreto i temi del biogas e delle acque sotterranee erano già stati sollevati nella richiesta d’integrazioni e la viabilità nel preavviso. Non è stata inoltre superata la motivazione relativa alla mancanza di un progetto dettagliato a corredo dell’atto unilaterale d’obbligo. Il terzo motivo è infondato: il sindacato sulle valutazioni tecniche è funzionale e richiede che il ricorrente ne metta seriamente in discussione l’attendibilità; le contestazioni della società erano generiche o esprimevano punti di vista alternativi e non confutavano le criticità documentate su dissesti, mancanza di viabilità alternativa, gestione del percolato, accesso dei soccorsi e traffico dei mezzi pesanti. Il quarto motivo è infondato perché la ragione del diniego non consisteva nell’avere già accertato una contaminazione, ma nell’esistenza di un procedimento ex art. 242 d.lgs. 152/2006 ancora in corso, avviato dopo superamenti delle CSC: era non irragionevole attendere gli accertamenti, anche in vista dell’eventuale necessità di misure di ripristino. Il quinto motivo è infondato: la società non ha fornito elementi probatori tecnici per smentire la valutazione dell’Arpa sulla presenza di metano negli sfiati infratelo e sulla mancata giustificazione del suo possibile incremento; l’autorizzazione del 2018 a completare la morfologia già assentita non è contraddittoria con il diniego di un ulteriore ampliamento in presenza della criticità. Il sesto motivo è infondato: il PAUR ha esposto le ragioni del diniego e non doveva indicare le matrici ambientali potenzialmente compromesse; l’effetto migliorativo del progetto non è stato dimostrato e, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990, la decisione in conferenza si basa sulle posizioni prevalenti, non sul criterio maggioritario. La società è condannata a rifondere le spese del grado per euro 7.000 ad Arpae e euro 5.000 alla Regione, oltre accessori; spese compensate nei confronti del Ministero dell’Interno e dei Vigili del Fuoco.

Norme richiamate

  • art. 27-bis, comma 5, d.lgs. 152/2006

    La norma attributiva del potere di organizzazione e conduzione del procedimento conferisce, dunque, all’amministrazione procedente ampio margine di apprezzamento, finanche sui profili relativi all’“an” della concessione della sospensione dei termini procedimentali, oltre che nell’apprezzamento dell’ampiezza della sospensione da concedere.

    L’autorità competente dispone di un margine di apprezzamento sia sulla concessione della sospensione richiesta dal proponente sia sulla sua durata, entro il limite di una sola volta e di 180 giorni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma chiarisce, dunque, che il c.d. preavviso di diniego costituisce la “barriera procedimentale” ultima per enucleare circostanze ostative all’accoglimento dell’istanza, non potendosene conseguentemente opporre “nuove” e non precedentemente enunciate con il provvedimento che conclude il procedimento (salvo che nel circoscritto caso che la norma stessa indica).

    Le ragioni ostative devono essere comunicate nel preavviso di rigetto; il provvedimento conclusivo può aggiungere ragioni nuove soltanto nel caso previsto dalla norma, quando esse conseguano alle osservazioni presentate dall’interessato.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    Invero, l’amministrazione ha denegato la compatibilità del progetto evidenziando che è stato avviato “un procedimento di bonifica per superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione” (rectius, un procedimento ai sensi dell’art. 242 d.lgs. n. 152/2006, per verificare l’effettiva contaminazione del sito) e che tale “procedimento tuttora in corso e con raccolta di elementi conoscitivi in divenire”, ritenendo pertanto inopportuno procedere al rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento della discarica, prima della conclusione di tale procedimento e in presenza di elementi che, all’epoca, sembravano comprovare la possibilità di un’effettiva contaminazione.

    L’avvio di un procedimento di bonifica ancora in corso, fondato sul superamento delle concentrazioni soglia e diretto a verificare l’effettiva contaminazione, può giustificare in modo non irragionevole il diniego temporaneo dell’autorizzazione all’ampliamento.

  • art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990

    Quanto all’ultima deduzione, essa risulta non risolutiva, tenuto conto che l’art. 14 ter, comma 7, legge n. 241/1990 indica chiaramente quale criterio di decisione quello delle “posizioni prevalenti” e non invece il criterio maggioritario.

    La determinazione conclusiva della conferenza di servizi si fonda sulle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, non sul conteggio maggioritario dei pareri.

Massime di principio

  • Nella procedura di VIA e PAUR, la richiesta d’integrazioni prevista dall’art. 27-bis, comma 5, d.lgs. 152/2006 serve a colmare le lacune progettuali e non preclude all’amministrazione di formulare successivamente motivi ostativi, che devono essere comunicati attraverso il preavviso di rigetto; il provvedimento finale può introdurre ragioni ulteriori solo nei limiti consentiti dall’art. 10-bis l. 241/1990.
  • La concessione della sospensione dei termini per presentare integrazioni ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5, d.lgs. 152/2006 è rimessa all’apprezzamento dell’autorità competente quanto all’an e alla durata, nel rispetto dei limiti normativi; il mancato accoglimento della durata richiesta non dimostra, da solo, arbitrarietà o sviamento.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche è di tipo funzionale e riguarda ragionevolezza, proporzionalità, coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Chi contesta un apprezzamento tecnico deve formulare censure specifiche e fornire elementi idonei a metterne seriamente in discussione l’attendibilità; la mera contrapposizione di opinioni o affermazioni generiche non è sufficiente.
  • È non irragionevole subordinare il rilascio di un’autorizzazione all’ampliamento di un impianto alla conclusione di un procedimento di bonifica ancora in corso, quando siano stati rilevati superamenti delle concentrazioni soglia e siano in via di acquisizione elementi sulla possibile contaminazione del sito.
  • In conferenza di servizi, la determinazione conclusiva deve essere assunta sulla base delle posizioni prevalenti e non secondo un criterio puramente maggioritario dei pareri.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàBonifiche e siti contaminatiConferenza di serviziAppello
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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