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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06912/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato. Con un motivo unitario ha censurato: a) l'integrazione del reato, sostenendo che il mezzo sottoposto a sequestro e affidato alla sua custodia sarebbe stato asportato un anno prima da appartenenti alla Polizia Forestale; b) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; c) il diniego della sospensione condizionale della pena. Ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e sostanzialmente reiterative di censure già esaminate e confutate in appello, osservando che la tesi difensiva sull'asportazione del mezzo era rimasta una mera allegazione della difesa, priva di concreta dimostrazione; quanto alle attenuanti e al beneficio sospensivo, la Corte territoriale aveva valorizzato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, i precedenti penali e la prognosi negativa di recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla Corte d'appello sulla base della personalità dell'imputato, dei precedenti penali e della negativa prognosi di futura commissione di reati. Non emergono dal testo ulteriori elementi sulla qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato oltre al riferimento al mezzo in sequestro affidato alla custodia del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente apprezzabili e risultino ostativi i precedenti penali e una prognosi sfavorevole di recidiva.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di una valutazione prognostica negativa circa il pericolo di reiterazione di ulteriori reati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di merito già specificamente confutate dal giudice di appello, senza indicare reali aporie motivazionali o violazioni di legge.
  • La deduzione difensiva che contrappone una mera versione alternativa dei fatti, senza concreta allegazione o supporto probatorio, non è idonea a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi favorevoli e valorizzi negativamente i precedenti penali e la personalità dell'imputato.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata quando la prognosi sul futuro comportamento del condannato sia negativa e faccia ritenere probabile la reiterazione di reati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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