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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6959/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Velletri dell'8/4/2021 con la quale, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., era stata inflitta la pena di 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa per furto in abitazione e utilizzo indebito di carta di pagamento (fatti commessi ad Anzio il 1/12/2017) con contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. L'Olivieri lamentava che la pena applicata per continuazione risultava sensibilmente più elevata rispetto alla determinazione operata dalla Corte d'appello di Genova per reati satellite (15 giorni di reclusione e 75 euro di multa per ciascun reato), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti: a seguito della modifica normativa (legge 23/6/2017 n.103) il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi (espressione della volontà, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza), che nel caso non ricorrono. Quanto alla presunta illegittimità della pena, la Corte ha rilevato che la quantificazione dell'aumento per continuazione è autonoma rispetto al giudizio celebrato in altra sede e che, anzi, gli aumenti applicati risultano in concreto inferiori al minimo previsto dalla legge per i casi di recidiva (art. 81, comma 4 c.p.), per cui non sussiste l'illegalità dedotta dall'Olivieri. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n.103, art.1, comma 50 (modifica art. 448 c.p.p.)

    introduzione del comma 2-bis all'art. 448 c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento a specifiche fattispecie: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza. I motivi diversi da questi sono inammissibili.

  • Art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento: procedimento mediante il quale le parti concordano la determinazione della pena e il giudice applica la pena concordata se la ritiene conforme; la sentenza di patteggiamento è soggetta ai limiti di impugnazione previsti dalla normativa vigente.

  • Art. 81, comma 4, c.p.

    l'aumento della quantità di pena per la continuazione non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave

    Stabilisce il limite minimo dell'aumento della pena in caso di continuazione quando il reo è soggetto a recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma; la Corte ha richiamato tale parametro per valutare la legittimità degli aumenti applicati.

  • Art. 99, quarto comma, c.p.

    Disciplina la recidiva reiterata e le relative modifiche del trattamento sanzionatorio; rilevante per determinare l'applicabilità e la misura dell'aumento di pena per continuazione.

  • Cassazione, Sez. 6, sent. n. 4726 del 20/01/2021 (Casati)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'aumento per continuazione deve rispettare il limite minimo previsto dall'art. 81 c.p., specie in presenza di recidiva.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione alla possibilità di condannare al pagamento in favore della Cassa delle ammende chi propone ricorsi manifestamente infondati, salvo che non sussistano elementi di colpa nell'aver proposto il gravame.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è molto limitato: sono ammessi soltanto i motivi espressamente previsti dalla legge (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura). I motivi diversi sono inammissibili.
  • La comparazione della pena applicata in diversi procedimenti non determina automaticamente l'illegalità della pena: la quantificazione dell'aumento per continuazione è autonoma e deve essere valutata caso per caso dal giudice che decide quel processo.
  • Se si contesta la determinazione della pena nel patteggiamento, il punto decisivo è dimostrare una vera illegalità (ad es. violazione di limiti minimi fissati dalla legge) e non la sola incongruenza rispetto a valutazioni operate in altri giudizi.
  • In presenza di recidiva come disciplinata dall'art. 99 c.p., l'aumento per continuazione non può essere inferiore al minimo previsto dall'art. 81, comma 4; se l'aumento praticato è more than lecito (troppo basso) o contrario alla legge, ciò può essere oggetto di censura, ma va provato concretamente.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni (spese e pagamento in favore della Cassa delle ammende); pertanto è opportuno verificare preliminarmente la fondatezza giuridica dei motivi ammessi dalla normativa sul patteggiamento prima di impugnare.

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