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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21242/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)

La controversia

La controversia nasceva da un conflitto sulla titolarità di un terreno tra un ente ecclesiastico e un Comune. Le parti avevano poi concluso una transazione; secondo l'ente ecclesiastico, il Comune non aveva eseguito gli obblighi assunti. L'ente aveva quindi agito in giudizio per ottenere l'adempimento della transazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, condannando il Comune al pagamento di quanto dovuto in base alla transazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. L'ente ecclesiastico ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale su due motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno rinunciato congiuntamente sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale intervenuta nelle more del giudizio. Tale rinuncia ha reso superfluo l'esame dei motivi e ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria di tale misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia; la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • Cass. n. 6888/2015

    richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso diverso dai casi tipici

  • Cass. 28/05/2020, n. 10140

    richiamata per affermare la stretta interpretazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato

  • Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315

    richiamata per ribadire il carattere eccezionale e non estensibile della disciplina sul raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale determina l'estinzione del giudizio di cassazione, con conseguente superamento dell'esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non va adottata una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., salvo diverse previsioni applicabili al caso concreto.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria e, pertanto, si applica soltanto nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non potendo essere esteso analogicamente all'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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