Cassazione Penale, Sentenza n. 08022/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati condannati per reati ambientali (artt. 256 e 256-bis Dlgs. 152/06) e, per Francesco, anche per il reato contestato al capo 11 (art. 7 d.l. 4/2019). Daniele deduceva violazione di legge e carenza/mancata considerazione del compendio probatorio (artt. 192 e 546 c.p.p.), contestando la qualificazione dei rifiuti come pericolosi, l'identificazione dei siti oggetto di accertamento, la possibile responsabilità di terzi per incendi e rimaneggiamenti e la mancata considerazione di elementi esculpanti (filmati, plastiche parzialmente combusti, assenza di coordinate geografiche per l'area 5, ecc.). Francesco deduceva tre motivi: 1) errata configurazione del reato previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019 per la mancata comunicazione all'INPS dell'applicazione di misura cautelare; 2) vizio di motivazione e travisamento del fatto circa la natura delle operazioni di demolizione/bonifica dei veicoli e prova dei certificati di demolizione; 3) contestazione della natura pericolosa dei rifiuti combusti (sostenendo che plastiche bruciate non avrebbero liberato metalli e dunque non sarebbero pericolose).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Giacalone Daniele per carenza di adeguata e specifica allegazione e per essere in larga parte una rivalutazione dei fatti; ha annullato senza rinvio, limitatamente al capo 11 dell'imputazione, la sentenza nei confronti di Giacalone Francesco (eliminando la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione) perché l'omessa comunicazione della misura cautelare non integra reato ai sensi della normativa sul reddito di cittadinanza (art. 7-ter d.l. 4/2019); ha rigettato nel resto il ricorso di Francesco. Ha condannato Giacalone Daniele al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 256 e 256-bis
Le norme sui reati in materia di gestione dei rifiuti sono state ritenute applicabili e sussistenti in base agli accertamenti tecnici e probatori; la corte ha condiviso che la combustione dei rifiuti ha prodotto sostanze pericolose (idrocarburi policiclici aromatici, idrocarburi pesanti, diossine, fenoli, ftalati, ecc.), non limitandosi alla sola presenza di metalli
Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7 e art. 7-ter, comma 1
La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'art. 7-ter, comma 1 esclude che l'omessa comunicazione dell'applicazione di una misura cautelare personale da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza costituisca autonoma condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7; pertanto la contestazione penale relativa al capo 11 non è sostenibile
Codice di procedura penale, artt. 192 e 546
Richiamate dalle parti, le norme attengono alla motivazione e alla determinazione della pena; la Corte ha osservato che il ricorso che si limiti a una rivalutazione assertiva del fatto o non rispetti i canoni richiesti per dedurre il travisamento della prova è inammissibile
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può limitarsi a una rivalutazione dei fatti: le censure devono essere specifiche, documentate e correlare esattamente gli atti processuali e gli elementi probatori che si ritengono travisati
- Per lamentare il travisamento della prova occorre indicare l'atto processuale, estrarre il dato probatorio ostativo alla ricostruzione del giudice, provarne la verità/attuazione e spiegare come ciò comprometta decisivamente la motivazione
- La mancata comunicazione dell'applicazione di una misura cautelare personale non costituisce di per sé reato ai fini delle norme sul reddito di cittadinanza quando la normativa prevenga già la sospensione automatica del beneficio (art. 7-ter d.l. 4/2019)
- In tema di pericolosità dei rifiuti, la valutazione tecnico-scientifica può fondarsi su molteplici sostanze nocive emesse dalla combustione (non solo metalli); la contestazione generica della pericolosità senza un confronto tecnico specifico e motivato è inidonea in cassazione
- Ricorsi meramente assertivi o generici possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda
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