Sentenza del 04/11/2016 n. 22440 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato l'annullamento delle sanzioni amministrative irrogate a Z.S. ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2, comma 2, 5 e 11. Le sanzioni derivavano dall'accertamento di maggiori ricavi della società Z. S.r.l. L'Ufficio sosteneva che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia vincolante a una sentenza favorevole alla società, emessa in un procedimento separato ma non ancora definitiva, e chiedeva, in subordine, la sospensione del giudizio per pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse applicato in modo errato l'efficacia riflessa del giudicato. Esisteva un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra l'accertamento dei maggiori utili della società e le sanzioni contestate all'amministratore, ma la sentenza relativa alla società non era ancora passata in giudicato e non poteva quindi essere automaticamente vincolante nel giudizio sulle sanzioni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2
Richiamato quale fondamento normativo della sanzione amministrativa irrogata al soggetto ritenuto autore delle violazioni.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5
Richiamato in relazione alla responsabilità personale per le violazioni tributarie contestate.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11
Richiamato per la responsabilità del soggetto che, nell'ambito della società, avrebbe ideato, organizzato o coordinato le violazioni.
La Corte ha chiarito che l'efficacia vincolante del giudicato esterno, anche riflessa in una causa dipendente, presuppone una sentenza definitiva, cioè passata in giudicato.
La norma riguarda la sospensione necessaria del processo in presenza di un rapporto di pregiudizialità. Il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del primo.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Richiamato come fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per omessa applicazione della sospensione necessaria.
Massime di principio
- Quando una causa dipende dall'esito di un'altra causa, la sentenza resa nel procedimento pregiudiziale non può essere automaticamente considerata vincolante se non è ancora definitiva.
- L'annullamento o la riduzione di un accertamento fiscale relativo a una società può incidere sulle sanzioni contestate all'amministratore, ma l'effetto non si produce in modo automatico prima del passaggio in giudicato della decisione presupposta.
- In presenza di procedimenti separati e di un rapporto di pregiudizialità, il giudice deve valutare correttamente se sospendere il processo dipendente oppure attendere l'esito definitivo della causa pregiudiziale; non può limitarsi a recepire una sentenza non irrevocabile.
- Il giudicato esterno può spiegare effetti riflessi in un altro processo solo quando la decisione presupposta sia definitiva e riguardi effettivamente una questione pregiudiziale rispetto al giudizio successivo.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell'amministrazione sul merito della sanzione: comporta la rinnovazione del giudizio davanti a un diverso collegio, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
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