Cassazione Civile, Ordinanza n. 18478/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR del Piemonte che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso la prescrizione dei crediti portati da tre cartelle di pagamento sottese a una intimazione di pagamento notificata nel 2015. I crediti riguardavano imposte dirette, IVA, sanzioni e interessi relativi ai periodi d’imposta 1998 e 1999. Con l’unico motivo la ricorrente deduceva violazione dell’art. 1 della L. n. 147/2013, commi 618, 620 e 623, sostenendo che la sospensione dei termini di prescrizione prevista dal comma 623 non si applicasse indiscriminatamente a tutti i crediti affidati in riscossione prima del 31 dicembre 2013, ma solo a quelli per i quali vi fosse una concreta possibilità di definizione agevolata delle pendenze; lamentava inoltre, in via di fatto, che l’interpretazione seguita dalla CTR avrebbe prodotto un irragionevole allungamento dei termini prescrizionali anche per il contribuente che non aderisse alla definizione agevolata, prospettando profilo di illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che l’art. 1, comma 623, della L. n. 147/2013 sospende i termini di prescrizione per tutti i carichi inclusi in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che rilevi la scelta del contribuente di aderire o meno alla definizione agevolata. Ha quindi condiviso la lettura della CTR secondo cui le cartelle rientravano nei carichi definibili e, per il periodo di sospensione previsto dalla norma, la prescrizione non era maturata. È stata inoltre dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché la disciplina agevolativa e la correlata sospensione della prescrizione operano in modo generale per tutti i contribuenti che rientrano nelle condizioni legali, senza discriminazioni irragionevoli. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione di legge denunciata come motivo di ricorso
Il motivo è stato scrutinato come censura di violazione di legge, ma la Corte lo ha ritenuto infondato perché la CTR ha correttamente interpretato la disciplina sulla sospensione della prescrizione.
art. 1 L. n. 147/2013, comma 618
carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013
La norma individua i carichi ammessi alla definizione agevolata mediante pagamento dell’importo dovuto secondo le condizioni previste.
art. 1 L. n. 147/2013, comma 620
È richiamato dalla ricorrente in collegamento sistematico con i commi precedenti, ma la Corte non ne ricava una limitazione della sospensione della prescrizione diversa da quella prevista dal comma 623.
art. 1 L. n. 147/2013, comma 623
Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione
La sospensione della prescrizione opera per tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, per il periodo necessario alla definizione agevolata e alla registrazione delle operazioni, senza rilevanza della concreta adesione del debitore.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché non vi è discriminazione irragionevole tra contribuenti e la sospensione della prescrizione è conseguenza generale della disciplina agevolativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo la regola processuale applicabile in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di prescrizione prevista da una norma di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo opera in modo oggettivo su tutti i carichi rientranti nel perimetro temporale individuato dalla legge, indipendentemente dall’effettiva adesione del contribuente alla procedura agevolata.
- Quando la disposizione collega la sospensione della prescrizione al periodo concesso per il pagamento e la registrazione delle operazioni, il dato decisivo è l’inclusione del carico tra quelli definibili, non la scelta individuale del debitore.
- Una questione di legittimità costituzionale fondata sull’assunto che una disciplina di favore possa produrre effetti sfavorevoli per chi non aderisce alla definizione agevolata è infondata se la sospensione ha applicazione generale e non introduce disparità di trattamento arbitrarie.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata quando la sentenza impugnata si colloca nel solco di un precedente interpretativo della Corte di cassazione sul medesimo testo normativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18402/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18406/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →