Cassazione Penale, Ordinanza n. 20762/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto in abitazione/aggravato. Il solo motivo dedotto denunciava l'erronea valutazione della prova nella c.d. doppia conforme e la conseguente manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che vi fossero divergenze tra la descrizione resa dalla persona offesa e lo scooter condotto dall'imputato, oltre che tra tali elementi e l'esito della ricognizione della persona offesa. In sostanza, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso apprezzamento dell'identificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha osservato che le sentenze di merito, conformi tra loro, avevano accertato che la persona offesa aveva riconosciuto l'imputato senza incertezza; le minime discrasie indicate nel ricorso sulla descrizione del casco e del ciclomotore sono state ritenute non decisive e correttamente giustificate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624-bis, comma 2, e 625 comma 1 n. 4 c.p.
richiamati quali norme integratrici della fattispecie criminosa contestata e confermata nei giudizi di merito.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
evocato indirettamente nella parte in cui si afferma che la censura sulla rivalutazione del fatto esula dal sindacato di legittimità e non integra un vizio deducibile in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze di fatto, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- La deduzione di mere difformità o discrasie marginali nella descrizione di elementi materiali non è sufficiente a integrare un vizio di legittimità quando le sentenze di merito abbiano espresso un riconoscimento della persona offesa univoco e privo di incertezze.
- Il vizio di motivazione in cassazione non può essere fondato sulla sola prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- In presenza di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando vi è 'doppia conforme', il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di fatto sul merito dell'identificazione o dell'attendibilità delle prove dichiarative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →