Cassazione Civile, Ordinanza n. 15608/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto alla società ricorrente il pagamento di contributi omessi relativi ad alcuni lavoratori, anche per i periodi in cui l'attività lavorativa era stata concordemente sospesa per mancanza di commesse o per ragioni dipendenti dalla volontà dei lavoratori. La società ha proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989, sostenendo che il minimale contributivo non sarebbe dovuto in caso di sospensione concordata della prestazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere attribuito prevalenza alle deposizioni testimoniali rese in giudizio rispetto alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per la medesima questione valutativa; (4) violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, per avere ritenuto dovute le sanzioni pur in assenza, secondo la ricorrente, dell'obbligo contributivo principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che l'obbligazione contributiva parametrata al minimale contributivo è dovuta anche quando la prestazione lavorativa non sia eseguita per cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, trattandosi di obbligazione indisponibile. Da ciò ha fatto discendere l'assorbimento del quarto motivo, proposto solo in via derivata. Ha dichiarato radicalmente inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito sul valore delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e testimoniale; tale critica non è proponibile in cassazione, a maggior ragione in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'obbligazione contributiva commisurata al minimale contributivo è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa per cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in ragione della natura indisponibile dell'obbligo contributivo.
Non può essere utilizzato in cassazione per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000
La censura sulle sanzioni è stata assorbita, poiché formulata come dipendente dalla fondatezza della doglianza principale sull'obbligo contributivo.
In presenza di doppia conforme di merito è preclusa in sede di legittimità la critica al giudizio di fatto espresso dai giudici di merito.
Norma richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'obbligo di versare i contributi previdenziali commisurati al minimale contrattuale permane anche quando la prestazione lavorativa non sia eseguita, se la sospensione o mancata prestazione dipende da cause non previste dalla legge o dal contratto collettivo.
- La natura indisponibile dell'obbligazione contributiva impedisce alle parti di escluderla o ridurla mediante accordi relativi alla sospensione dell'attività lavorativa.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, specie quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme.
- Le questioni relative alla debenza delle sanzioni restano assorbite quando siano formulate in via dipendente dall'accoglimento della censura principale sull'insussistenza del debito contributivo.
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