Cassazione Penale, Ordinanza n. 26287/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la responsabilità penale degli imputati per un reato in materia di stupefacenti. Uno dei ricorsi è stato proposto personalmente dall'imputato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'altro ricorso articolava due motivi: con il primo si contestava il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, sostenendo la rilevanza del contributo collaborativo prestato; con il secondo si introduceva una censura che, però, non risultava essere stata dedotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorrente, l'inammissibilità deriva dalla proposizione personale del ricorso, non più consentita dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale. Per la seconda ricorrente, il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivatamente negato l'attenuante del comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, rilevando l'assenza di una concreta e proficua utilità del contributo collaborativo; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, ossia non dedotto in appello. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato
Il ricorso per cassazione dell'imputato non può più essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato davanti alla Corte di cassazione.
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
la Corte territoriale ha motivatamente negato l'attenuante del comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, stante l'assenza di una proficua e concreta utilità del contributo offerto
L'attenuante richiede un contributo collaborativo effettivamente utile e concretamente proficuo; in difetto di tale utilità può essere legittimamente negata.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
entrata in vigore il 3.8.2017
La riforma ha inciso sull'art. 613 c.p.p., eliminando la facoltà di ricorso personale dell'imputato in cassazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione dell'imputato è inammissibile se proposto personalmente e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 presuppone un apporto concreto, proficuo e oggettivamente utile; il mero contributo collaborativo non basta se non genera una reale utilità processuale o investigativa.
- Un motivo di ricorso per cassazione che non sia stato dedotto in appello è inammissibile come motivo nuovo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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