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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27259/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società che contestava la debenza di somme fatturate da un'altra società e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli Nord. Il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese e a una sanzione pecuniaria; la Corte d'appello di Milano rigettava poi l'impugnazione e applicava anche un ulteriore importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione la ricorrente proponeva un unico motivo, denunciando la violazione delle norme sulla competenza territoriale per avere la Corte di merito respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano. Tuttavia la Corte di cassazione non esamina il merito del motivo perché rileva l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato nel termine dell'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita della relata di notifica (o della documentazione equivalente in caso di PEC). Tale omissione non poteva essere sanata dalla successiva produzione tardiva del messaggio PEC né dalla mancata contestazione della controparte. Poiché dalla pronuncia impugnata risultava che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 6 maggio 2023 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 7 luglio 2023, il ricorso era anche tardivo rispetto al termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, senza affrontare il motivo di merito sulla competenza territoriale. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi e accessori di legge nella misura del 15%. Ha inoltre condannato la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., a pagare euro 4.500,00 alla controricorrente e euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.

    È richiamato come norma sulla deducibilità in cassazione della violazione delle norme sulla competenza territoriale.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione, nel termine, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica determina improcedibilità del ricorso; l'omissione non è sanabile con produzione tardiva.

  • art. 372 c.p.c.

    Non consente di recuperare tardivamente la produzione omessa della relata di notifica della sentenza impugnata.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c. non è ritenuta incompatibile con il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La sanzione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c. non contrasta con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    La sanzione di improcedibilità non è ritenuta in contrasto con il diritto a un equo processo.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    La produzione del controricorrente nel termine non vale, nel caso concreto, a supplire all'omissione del ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito nell'ambito del procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Entrambe le parti hanno depositato memoria nel procedimento accelerato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Sono state applicate ulteriori condanne pecuniarie a carico della parte ricorrente, anche in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È dovuta la somma in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti, secondo l'orientamento richiamato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Serve come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Se il ricorrente dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare nei termini la copia della sentenza con la relata di notifica o la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC.
  • L'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata nel termine dell'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso per cassazione e non può essere sanata da una produzione successiva ex art. 372 c.p.c.
  • La sanzione di improcedibilità prevista dall'art. 369 c.p.c. opera anche se la controparte non contesta l'omissione, poiché tutela l'interesse pubblico alla verifica del passaggio in giudicato e alla corretta selezione del rito impugnatorio.
  • La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione; se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, esso è tardivo.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la definizione conforme alla proposta può comportare la condanna della parte ricorrente anche alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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