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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24378/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato nominato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di liquidazione; il Tribunale di Roma ha però dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il decreto risultasse inviato "a visto PM" e che, comunque, l’opponente non avesse dimostrato la tempestiva proposizione del rimedio entro trenta giorni dalla comunicazione. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi, contestando la declaratoria di inammissibilità e la ricostruzione del momento di comunicazione/conoscibilità del decreto. Dalla motivazione dell’ordinanza di legittimità emerge tuttavia che la Suprema Corte ha ritenuto comunque tardiva l’opposizione, ma per una ragione diversa: il ricorso in opposizione era stato proposto il 24 novembre 2020 contro un decreto pronunciato il 17 ottobre 2019, quindi oltre il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quando manchi la comunicazione del provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’opposizione contro il decreto di liquidazione fosse comunque tardiva, perché proposta oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Non è stata pronunciata condanna alle spese, sia per la qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale della Procura ricorrente, sia perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso era stato proposto dal Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    "opposizione" avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi maturati dal difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

    Il rimedio oppositivo contro il decreto di liquidazione è soggetto a un termine di impugnazione che, in difetto di comunicazione efficace, si coordina con il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    "termine lungo di sei mesi"

    Si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per la parte costituita, quando non intervenga la comunicazione del provvedimento; serve a stabilizzare il provvedimento e a formare il giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "non ricorrono ... i presupposti processuali per il raddoppio del contributo"

    Non opera il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando non risulti una valida comunicazione del provvedimento.
  • Il termine lungo semestrale opera indipendentemente dalla posizione processuale della parte opponente, sia essa contumace o costituita, perché il decreto di liquidazione proviene da un procedimento idoneo a produrre stabilità e definitività.
  • Ai fini del giudizio di cassazione, quando la Corte ritenga fondata l’inammissibilità per tardività, può correggere la motivazione del giudice di merito senza mutarne l’esito.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica al ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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