Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23465/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti proponevano un incidente di esecuzione per ottenere la restituzione di una porzione dell'immobile confiscato a Francesco Strangio, invocando un presunto diritto di abitazione riconducibile a un comodato o ad altro titolo di godimento. Il Tribunale aveva originariamente rigettato la domanda senza adeguata motivazione; la Corte di Cassazione aveva annullato per difetto assoluto di motivazione e rimesso la valutazione al giudice di rinvio. Le ricorrenti lamentavano, in cassazione, che il giudice del rinvio avrebbe oltrepassato il mandato rescindente (violazione art. 627 cod. rito) e avrebbe errato richiedendo la prova di un diritto reale di godimento anziché riconoscere un diritto di fatto derivante da comodato, che a loro avviso non richiedeva forma scritta (violazione art. 23, comma 4, d.lgs. 159/2011).

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Cassazione, con la sentenza di annullamento, si fosse limitata a censurare il difetto di motivazione del primo provvedimento e avesse legittimamente lasciato al giudice del rinvio la valutazione concreta della legittimità delle pretese delle terze interessate. Il Tribunale di rinvio ha accuratamente verificato il merito e ha concluso che le ricorrenti non avevano fornito alcun titolo (provvedimento di assegnazione, contratto o successione) che giustificasse un diritto di abitazione sulla porzione confiscata; le ulteriori doglianze che contestavano l'accessorietà del bene rispetto al complesso confiscato sono state ritenute inammissibili perché attengono all'interesse del proposto e risultano coperte dal giudicato. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato le ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • articolo 627 codice di rito (c.p.p.)

    La Corte ha ritenuto che non sia stata violata la regola di mandato rescindente: l'annullamento della Cassazione per difetto di motivazione non implicava il riconoscimento in concreto del diritto delle terze, lasciando al giudice del rinvio la valutazione del merito.

  • articolo 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    Il giudice ha richiesto la prova di un titolo idoneo a generare un diritto reale di godimento o altre fonti giuridiche (provvedimento di assegnazione, contratto o successione). Il mero potere di fatto o l'affermazione di un comodato non provato non sono stati ritenuti sufficienti.

  • articolo 616 codice di procedura penale

    In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte ha disposto la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di una somma, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende (qui euro 3.000 ciascuna).

Massime di principio

  • La declaratoria di annullamento da parte della Cassazione per difetto di motivazione non decide automaticamente il diritto sostanziale; il giudice di rinvio può e deve valutare il merito nel rispetto del mandato rescindente.
  • Terzi possono proporre incidente di esecuzione per far valere pretese su beni confiscati, ma devono dimostrare un titolo giuridico idoneo (provvedimento di assegnazione, contratto, successione) per configurare un diritto reale di godimento.
  • La semplice occupazione o il richiamo a un presunto comodato non documentato non è sufficiente a fondare la restituzione di porzioni di beni confiscati; la prova del rapporto giuridico è necessaria.
  • Questioni che incidono sull'accessorietà del bene rispetto al complesso confiscato possono essere inammissibili se già comprese nel giudicato a tutela dell'interesse del proposto.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la prova della pretesa prima di proporre impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.