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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 15196 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva dichiarato tardivo il suo appello contro la decisione di primo grado relativa a un avviso ICI 2006 di 152 euro. Il ricorso contestava: la validità e le modalità di notifica della sentenza tributaria, sostenendo che la consegna diretta presso l'URP comunale da parte del difensore non fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; la consegna della copia presso l'URP anziché presso l'ufficio protocollo; e l'omessa motivazione sulla condanna del Comune alle spese. Il Comune contestava inoltre di dover rispondere dell'errore del concessionario, che aveva accreditato l'imposta al Comune di Francavilla anziché al Comune di Lanciano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto regolare la notifica della sentenza effettuata mediante consegna diretta all'ente locale, senza necessità di ricorrere all'ufficiale giudiziario, in conformità alle modalità introdotte dal D.L. n. 40 del 2010 e dal novellato art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. La consegna all'URP è stata considerata valida, poiché l'ufficio aveva accettato l'atto apponendo il timbro e non esiste una prescrizione che imponga tassativamente la consegna all'ufficio protocollo. È stata confermata anche la condanna del Comune alle spese: l'ente impositore risponde dell'errore del concessionario incaricato della riscossione, salva l'eventuale azione di rivalsa. Non era necessario integrare il contraddittorio con il concessionario. Non sono state liquidate spese in favore della contribuente, poiché non si era costituita. La Corte ha inoltre stigmatizzato l'iniziativa processuale del Comune, potenzialmente antieconomica e suscettibile di profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2

    La norma, come modificata dal D.L. n. 40 del 2010, consente diverse modalità di notificazione delle sentenze tributarie, inclusa la consegna diretta all'ufficio o all'ente locale, la spedizione postale e la notificazione tramite messo comunale o messo speciale. Non è più necessario avvalersi dell'ufficiale giudiziario.

  • D.L. n. 40 del 2010

    La modifica normativa mira ad agevolare la notificazione delle sentenze tributarie e a consentire l'avvio del termine breve per l'impugnazione, evitando il ricorso automatico al termine lungo.

  • Codice di procedura civile, artt. 137 e seguenti

    Le modalità codicistiche di notificazione tramite ufficiale giudiziario non costituiscono più l'unica forma utilizzabile per notificare le sentenze tributarie, essendo stata introdotta una disciplina più ampia e flessibile.

  • Codice di procedura civile, art. 170

    Il Comune sosteneva che la notifica dovesse avvenire secondo tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale e più ampia prevista per il processo tributario.

  • Legge n. 150 del 2000, art. 8

    Le competenze dell'URP comprendono anche la trasmissione degli atti all'organo competente e il raccordo informativo con le altre strutture dell'amministrazione; pertanto, la consegna presso l'URP può essere idonea se l'ufficio riceve formalmente l'atto.

  • Legge n. 241 del 1990

    È richiamata in relazione ai compiti dell'URP di assicurare la trasmissione degli atti e il corretto collegamento tra il cittadino e le strutture amministrative competenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica di una sentenza può essere validamente eseguita con modalità diverse dalla notifica tramite ufficiale giudiziario, comprese la consegna diretta all'ente locale e la spedizione postale secondo le forme previste dalla legge.
  • La consegna a un ufficio dell'amministrazione diverso dal protocollo, come l'URP, non è necessariamente invalida: assume rilievo l'accettazione formale dell'atto da parte dell'ente e la possibilità di trasmetterlo internamente all'ufficio competente.
  • Quando la notifica della sentenza è valida, decorre il termine breve per proporre impugnazione; un ricorso presentato oltre tale termine è inammissibile.
  • L'ente titolare del credito tributario resta legittimato passivamente e può rispondere verso il contribuente degli errori commessi dal concessionario della riscossione, salvo il successivo esercizio del diritto di rivalsa.
  • Non sussiste necessariamente un litisconsorzio tra ente impositore e concessionario, soprattutto se il Comune non ha chiesto l'integrazione del contraddittorio.
  • Le amministrazioni pubbliche dovrebbero valutare con particolare attenzione la convenienza economica delle impugnazioni, poiché iniziative manifestamente antieconomiche possono esporre a conseguenze contabili o a ipotesi di danno erariale.

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