Cassazione Penale, Sentenza n. 3313/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (art. 62 n.2 cod. pen.). Il ricorrente sosteneva che la reazione sia scaturita da uno stato d'ira determinato dalla condotta ingiusta della vittima (aggressione verbale e fisica culminata in un violento pugno al volto), e che la reazione del ricorrente dovesse essere valutata nel contesto complessivo, ritenendola adeguata rispetto all'inaspettata violenza subita. In appello l'imputato aveva altresi chiesto il riconoscimento di altre qualificazioni alternative dei fatti, ma aveva rinunciato a gran parte dei motivi, mantenendo la censura sull'attenuante e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva rideterminato la pena a 10 anni di reclusione (in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva inflitto anni 12 e 1 mese), escludendo il riconoscimento dell'attenuante della provocazione. I giudici hanno ritenuto provato che il ricorrente aveva lanciato una sfida, che la contesa si era in realtà conclusa quando la vittima si era allontanata e che quindi si era interrotto il nesso psicologico tra offesa e reazione; inoltre la reazione del ricorrente, armato e con il coltello pronto, è stata ritenuta del tutto sproporzionata e adeguata ad escludere l'attenuante. Di conseguenza il ricorso penale è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma applicata per qualificare il fatto come omicidio; la Corte ha confermato la responsabilita del ricorrente per la morte cagionata dal fendente al torace e ha ritenuto non configurabile la derubricazione in omicidio colposo o altra fattispecie meno grave.
Regola l'attenuante della provocazione. La Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale: la provocazione richiede uno stato d'ira originato da un fatto ingiusto altrui e un nesso di causalita psicologica tra offesa e reazione; benché non sia richiesta proporzionalita formale, e necessaria una adeguatezza della reazione rispetto alla provocazione, mentre una macroscopica sproporzione o l'accettazione di una sfida escludono l'attenuante.
Norma sul porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere. La condanna relativa a questa norma e stata confermata come parte della decisione complessiva; il fatto di avere l'arma pronta all'uso ha inciso negativamente sulla configurabilita della provocazione.
Massime di principio
- L'attenuante della provocazione richiede non solo l'esistenza di un fatto ingiusto ma anche uno stato d'ira con un nesso psicologico diretto tra offesa e reazione; non basta la mera occasionalita dell'offesa.
- La proporzione tra fatto ingiusto e reazione, pur non essendo elemento costitutivo della norma, e un indicatore rilevante: una sproporzione grave e macroscopica può escludere il nesso causale e quindi l'attenuante.
- Se l'imputato ha accettato o promosso una sfida per la risoluzione della contesa, l'attenuante della provocazione va esclusa per l'illiceita della condotta di sfida.
- La valutazione fattuale della cronologia e del momento in cui la contesa si interrompe e determinante: se la vittima si allontana e la contesa e finita, una successiva reazione violenta del ricorrente non puo essere ricondotta all'originaria provocazione.
- Il fatto di munirsi di un'arma e avere lo strumento pronto all'uso pesa contro la riconoscibilita della provocazione, indicando che la reazione e stata programmata o comunque non esclusivamente istintiva.
- In presenza di una percossa precedente (es. un pugno), la violenza della reazione va comunque valutata nel contesto: un singolo pugno non giustifica automaticamente una reazione letale se sproporzionata.
- Per difesa personale o per eccesso colposo di legittima difesa occorre una analisi distinta e specifica dei requisiti della difesa necessaria; l'alternativa dell'attenuante per provocazione segue criteri diversi e piu restrittivi.
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