Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33485/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato, deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 63, comma 1, c.p.p., contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che l'inutilizzabilità derivante dall'art. 63, comma 1, c.p.p. opera esclusivamente nei confronti della persona che ha reso le dichiarazioni e non dell'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione della Corte di appello, fondata sull'entità non irrisoria del pregiudizio patrimoniale, pari a 800 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha confermato la correttezza della decisione impugnata sia quanto all'utilizzabilità nei confronti dell'imputato delle dichiarazioni della persona offesa, sia quanto al diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, c.p.p.

    L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da una persona che avrebbe dovuto essere sentita sin dall'inizio quale imputato o persona sottoposta alle indagini opera esclusivamente nei confronti di colui che le ha rese e non nei confronti dell'imputato.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Il riconoscimento dell'attenuante è rimesso a una valutazione discrezionale, adeguatamente motivata e non illogica, in relazione all'entità del pregiudizio patrimoniale; un danno di 800 euro è stato ritenuto non irrisorio.

Massime di principio

  • L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 1, c.p.p. per le dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio come imputato o persona sottoposta alle indagini opera esclusivamente nei confronti del dichiarante e non si estende automaticamente all'utilizzazione delle dichiarazioni nei confronti di altri imputati.
  • Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è insindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia motivato adeguatamente e senza illogicità la valutazione sull'entità non particolarmente tenue del pregiudizio patrimoniale.
  • La valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale rientra nel giudizio discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione soltanto per manifesta illogicità o carenza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoProveImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.