Cassazione Penale, Sentenza n. 38827/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e detenzione illecita di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto: (1) incompatibilità dei magistrati che hanno giudicato il rinvio (violazione art. 34 c.p.p.) e nullità conseguente; (2) censura di costituzionalità di art. 34 c.p.p. e art. 623 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.; (3) richiesta di rimessione alle Sezioni Unite; (4) violazione della sentenza di annullamento con rinvio perché il Tribunale del riesame non avrebbe colmato le carenze motivate dalla Corte, sostenendo che le emergenze istruttorie non dimostrerebbero un vincolo associativo ma una serie di episodi di spaccio autonomi e disconnessi, e che le prove utilizzate (conversazioni, dichiarazioni di collaboratori, scambio di ruoli) sarebbero insufficienti o equivocabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili: la giurisprudenza consolidata considera l'incompatibilità del giudice motivo di ricusazione e non causa di nullità del procedimento; quindi, in assenza di istanza di ricusazione, non consegue la nullità. Non è stata ritenuta fondata la questione di costituzionalità e non sussistono i presupposti per investire le Sezioni Unite. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame, in ossequio alla sentenza di annullamento con rinvio, abbia adeguatamente integrato e motivato le ragioni a sostegno della sussistenza della gravità indiziaria ex art. 74 d.P.R. 309/1990: ha richiamato elementi relativi al controllo territoriale di due gruppi distinti, ai legami familiari e alla coesione del gruppo, alle conversazioni (linguaggio criptico, clichés operativi), alle dichiarazioni del collaboratore Diego Camerota e alla ripartizione dei compiti (custodia, smistamento, riscossione, verifica qualità) attribuite anche a Eduardo Parente. Sulla base di ciò la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica né contraddittoria la ricostruzione adottata in sede di riesame e ha confermato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ricorda che per la configurabilità non è richiesta una complessa organizzazione: è sufficiente anche una struttura rudimentale, stabile e duratura, con l'elemento dell'affectio societatis e il contributo di singoli associati. L'assenza di una 'cassa comune' non esclude l'associazione se sussiste un interesse comune e consapevolezza collettiva dell'attività illecita.
Regola le cause di incompatibilità del giudice. La Corte afferma che l'incompatibilità dà luogo a ricusazione e non a nullità automatica degli atti; la parte deve proporre tempestivamente istanza di ricusazione, altrimenti la partecipazione del giudice diviene legittima.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla rilevabilità d'ufficio di nullità di atti processuali. La Corte individua che l'ipotesi di incompatibilità non rientra tra le nullità che si rilevano d'ufficio come causa di annullamento, perché il legislatore ha previsto la ricusazione come rimedio specifico.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Disposizione sul procedimento incidentale in materia di libertà davanti alla Corte di cassazione. La Corte richiama che l'articolo non impedisce la composizione del collegio di rinvio con magistrati che hanno partecipato alla decisione precedente e che la natura dell'incidente non comporta un accertamento pieno sul merito.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che ha consentito la trattazione scritta del ricorso in ragione dell'emergenza normativa; la Corte attesta che il procedimento è stato trattato per iscritto conformemente alla disposizione.
Massime di principio
- In tema di misure cautelari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la valutazione è di gravità indiziaria e non di piena prova: dunque il giudice può fondarsi su indizi complessivamente valutati (conversazioni, contatti, distribuzione di ruoli, controllo territoriale, dichiarazioni di collaboratori) purché la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per configurare l'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 non è necessaria una struttura complessa o una 'cassa comune'; è sufficiente un'organizzazione minima, stabile e durevole, con consapevolezza collettiva dell'attività illecita e contributo dei singoli.
- L'incompatibilità del giudice prevista dall'art. 34 c.p.p. deve essere fatta valere mediante ricusazione nei termini di legge: se non è proposta, la partecipazione del giudice non determina nullità degli atti processuali.
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio un provvedimento cautelare, il giudice del rinvio è tenuto a colmare le carenze evidenziate e può riconfermare la misura se fornisce una motivazione integrativa chiara e coerente; la ricostruzione del giudice del rinvio va valutata secondo la prospettiva della gravità indiziaria.
- Le conversazioni con linguaggio criptico, la divisione territoriale delle 'piazze', i legami familiari e la ripartizione (anche flessibile) dei compiti tra i membri sono elementi rilevanti e compatibili con la configurazione di un sodalizio, specie se corroborati da dichiarazioni di collaboratori e da riscontri investigativi.
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